CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA – La Commissione Esteri alla Camera ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026. Nel corso della seduta la relatrice Patrizia Marrocco (FI) ha sottolineato come il provvedimento costituisca un quadro normativo e uno strumento d’incentivo per i produttori italiani e cinesi nella progettazione e realizzazione di opere cinematografiche in regime di coproduzione. Marocco ha anche ricordato come un precedente accordo bilaterale di coproduzione cinematografica tra i due Stati – firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, ratificato dall’Italia nel 2012 ed entrato in vigore il 17 aprile 2013 – abbia cessato i suoi effetti il 17 aprile 2021. Un intesa che contemplava anche i film per la televisione e i film realizzati con tecnologia digitale, estendendosi quindi alle coproduzioni audiovisive, mentre il testo del nuovo Accordo – su richiesta della controparte cinese – prende in considerazione unicamente le opere destinate alle sale cinematografiche. La relatrice ha poi spiegato, entrando nel dettaglio, come l’Accordo sia composto di diciannove articoli e di un Allegato. L’articolo 1 definisce il significato di “coproduzione” e di “coproduttore”. L’articolo 2 individua le Autorità competenti, responsabili dell’applicazione dell’Intesa (per l’Italia, il Ministero della Cultura – Direzione Generale cinema e audiovisivo). L’articolo 3 assimila le coproduzioni realizzate ai sensi dell’Accordo alle opere nazionali, con l’ammissione a fruire dei benefìci previsti dalle legislazioni delle rispettive Parti in favore delle opere nazionali; individua, inoltre, le procedure e le prerogative volte al riconoscimento della coproduzione e dispone l’informazione reciproca tra le Autorità competenti in merito alle decisioni che vengono assunte. L’articolo 4 prevede le norme procedurali che regolamentano l’applicazione dell’Accordo, contenute nell’Allegato all’Accordo, e stabilisce le modalità per introdurre eventuali modifiche all’Allegato stesso. L’articolo 5 individua, sulla base della nazionalità, gli autori, le figure tecnico-artistiche e gli altri lavoratori autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, facendo menzione, per quanto riguarda l’Italia, dell’equiparazione dei cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo. L’articolo 6 indica i luoghi ove realizzare le riprese, prendendo in considerazione sia i teatri di posa sia gli ambienti interni ed esterni reali. L’articolo 7 stabilisce le quote percentuali minima e massima degli apporti finanziari consentiti ai coproduttori, con possibilità di deroghe. L’articolo 8 precisa i territori in cui è possibile eseguire il doppiaggio e la sottotitolazione delle opere, individuando le versioni linguistiche nelle quali devono essere realizzate le coproduzioni. L’articolo 9 prevede agevolazioni per l’ingresso e la permanenza nel territorio di entrambe le Parti in favore del personale tecnico-artistico che partecipa alla realizzazione della coproduzione. L’articolo 10 dispone che ogni forma di diffusione di ciascuna coproduzione realizzata venga identificata quale “coproduzione italocinese” o “cinese-italiana”. L’articolo 11 fissa i criteri per l’individuazione del coproduttore al quale spetta la presentazione dell’opera realizzata ai festival internazionali. L’articolo 12 fissa le condizioni inerenti alla ripartizione dei mercati e dei proventi. L’articolo 13 stabilisce le modalità da osservare nell’esportazione delle opere coprodotte. L’articolo 14 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni multilaterali, ossia con Paesi con cui l’Italia o la Cina siano legate da un accordo di coproduzione cinematografica. La relatrice ha poi rilevato come gli articoli 15 e 16 affidino alle Autorità competenti il compito di vigilare sull’applicazione dell’Accordo, stabilendo che il riconoscimento di una coproduzione non vincoli le Autorità competenti ad autorizzare la proiezione in pubblico della coproduzione stessa. Marocco ha inoltre fatto presente come l’articolo 17 richiami gli obblighi delle Parti, mentre l’articolo 18 sia dedicato alla risoluzione di eventuali controversie. L’articolo 19 riguarda invece le disposizioni finali, relative all’entrata in vigore ed alla durata dell’Accordo. Per quanto concerne il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, Marocco ha rilevato come questo consti di quattro articoli. In particolare, l’articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il seguito dell’esame del provvedimento è stato rinviato ad altra seduta. (Inform)