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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Sì della Commissione Esteri della Camera al disegno di legge di ratifica dell’accordo tra Italia e Cina in materia di cooperazione cinematografica. Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula

CAMERA DEI DEPUTATI

 

ROMA – La Commissione Affari Esteri della Camera ha deliberato di conferire alla relatrice, Patrizia Marrocco, il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, con Allegato, fatto a Pechino il 2 febbraio 2026.  Nel corso della seduta il Presidente della Commissione Giulio Tremonti ha segnalato come sul provvedimento si siano espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio e Tesoro, Cultura e Politiche dell’Unione europea. La Presidenza si è inoltre riservata la disegnazione dei componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Ricordiamo che l’accordo è composto di diciannove articoli e di un Allegato. L’articolo 1 definisce il significato di “coproduzione” e di “coproduttore”. L’articolo 2 individua le Autorità competenti, responsabili dell’applicazione dell’Intesa (per l’Italia, il Ministero della Cultura – Direzione Generale cinema e audiovisivo). L’articolo 3 assimila le coproduzioni realizzate ai sensi dell’Accordo alle opere nazionali, con l’ammissione a fruire dei benefìci previsti dalle legislazioni delle rispettive Parti in favore delle opere nazionali; individua, inoltre, le procedure e le prerogative volte al riconoscimento della coproduzione e dispone l’informazione reciproca tra le Autorità competenti in merito alle decisioni che vengono assunte. L’articolo 4 prevede le norme procedurali che regolamentano l’applicazione dell’Accordo, contenute nell’Allegato all’Accordo, e stabilisce le modalità per introdurre eventuali modifiche all’Allegato stesso. L’articolo 5 individua, sulla base della nazionalità, gli autori, le figure tecnico-artistiche e gli altri lavoratori autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, facendo menzione, per quanto riguarda l’Italia, dell’equiparazione dei cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo. L’articolo 6 indica i luoghi ove realizzare le riprese, prendendo in considerazione sia i teatri di posa sia gli ambienti interni ed esterni reali. L’articolo 7 stabilisce le quote percentuali minima e massima degli apporti finanziari consentiti ai coproduttori, con possibilità di deroghe. L’articolo 8 precisa i territori in cui è possibile eseguire il doppiaggio e la sottotitolazione delle opere, individuando le versioni linguistiche nelle quali devono essere realizzate le coproduzioni. L’articolo 9 prevede agevolazioni per l’ingresso e la permanenza nel territorio di entrambe le Parti in favore del personale tecnico-artistico che partecipa alla realizzazione della coproduzione. L’articolo 10 dispone che ogni forma di diffusione di ciascuna coproduzione realizzata venga identificata quale “coproduzione italocinese” o “cinese-italiana”. L’articolo 11 fissa i criteri per l’individuazione del coproduttore al quale spetta la presentazione dell’opera realizzata ai festival internazionali. L’articolo 12 fissa le condizioni inerenti alla ripartizione dei mercati e dei proventi. L’articolo 13 stabilisce le modalità da osservare nell’esportazione delle opere coprodotte. L’articolo 14 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni multilaterali, ossia con Paesi con cui l’Italia o la Cina siano legate da un accordo di coproduzione cinematografica. Gli articoli 15 e 16 affidano alle Autorità competenti il compito di vigilare sull’applicazione dell’Accordo, stabilendo che il riconoscimento di una coproduzione non vincoli le Autorità competenti ad autorizzare la proiezione in pubblico della coproduzione stessa. (Inform)

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