CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA- La Commissione Bilancio ha avviato, al fine di esprimere un parere all’Assemblea, l’esame della proposta di legge C. 2822 e abb recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nel suo intervento la relatrice Ylenja Lucaselli (FdI), dopo aver illustrato il provvedimento, ha fatto presente come l’articolo 6 rechi una clausola di invarianza , ai sensi della quale all’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo provvedimento si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, con riguardo all’articolo 4, che demanda all’adozione di un regolamento la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, che disciplina l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, secondo la relatrice dovrebbero essere forniti elementi di informazione volti ad assicurare che i princìpi a cui il medesimo regolamento dovrà attenersi siano coerenti con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nella stessa norma, a prescindere dal richiamo all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con riferimento al quale rinvia comunque alle osservazioni formulate in merito ai profili di copertura finanziaria. In merito ai profili di copertura finanziaria, Lucaselli ha inoltre fatto presente come il comma 2 dell’articolo 4 disponga che lo schema di regolamento volto alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, recante disciplina per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, debba essere corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura prevedendo, altresì, l’applicazione dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. La relatrice al riguardo, fermo restando che la normativa di rango secondario deve necessariamente muoversi all’interno della cornice finanziaria prevista da norme di rango primario, ha fatto presente che la disposizione in esame non appare conforme alla vigente normativa contabile in quanto il predetto articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 è volto a disciplinare esclusivamente le modalità con cui assicurare la copertura finanziaria dei decreti legislativi per i quali, al momento del conferimento della delega legislativa, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari, in ragione della complessità della materia trattata. Su questo punto la Sottosegretaria all’Economia Lucia Albano ha segnalato come tuttora siano in corso i necessari approfondimenti istruttori sui profili di carattere finanziario del provvedimento in esame, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all’articolo 4 in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero. La sottosegretaria si è pertanto riservata di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice. (Inform)