SENATO DELLA REPUBBLICA
Ai relatori Luigi Spagnolli e Stefano Borghesi è stato conferito il mandato di riferire favorevolmente in Aula
ROMA – La Commissioni Esteri e Difesa e la Commissione Finanze del Senato hanno esaminato il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, sottoscritto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, sempre del dicembre 2020, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
Si tratta del terzo esame del disegno di legge dopo le modifiche introdotte al testo dalla Camera dei deputati.
Il relatore Luigi Spagnolli, per la Commissione Esteri, d’intesa con Stefano Borghesi, relatore per la Commissione Finanze, ricorda che il testo, approvato dal Senato in prima lettura lo scorso 1° febbraio, è volto a ratificare un’intesa che sostituisce quella attualmente in vigore – risalente al 1974 – al fine di migliorare l’imposizione dei frontalieri e segnare una nuova tappa nelle relazioni fiscali tra Italia e Svizzera. Nello specifico, l’Accordo bilaterale relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri è finalizzato a definire il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri dei due Paesi, con la previsione del principio di reciprocità, a differenza di quanto previsto dall’intesa del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera. In relazione al metodo di imposizione – prosegue il relatore, – l’Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa, ma entro il limite dell’ottanta per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell’altro Stato.
Il testo, dopo l’approvazione del Senato, è stato esaminato e approvato dalla Camera dei deputati con l’approvazione di uno specifico emendamento presentato dal Governo in materia di telelavoro. Quest’ultimo stabilisce che nelle more dell’adozione di una disciplina stabile e duratura che trovi la sua cornice giuridica nell’ambito dell’Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità smart working fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia del 1974, si considerano effettuati nell’altro Stato. Viene, inoltre, stabilito che la disposizione abbia efficacia a partire dal 1° febbraio 2023.
Un’ulteriore modifica apportata riguarda l’eliminazione della Svizzera dall’elenco degli Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF.
Da ultimo, il relatore evidenzia come l’intervento normativo non determini effetti finanziari.
Le Commissioni conferiscono quindi ai relatori il mandato di riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo esaminato. (Inform)