CAMERA DEI DEPUTATI
Già approvato dal Senato
ROMA – La Commissione Esteri della Camera ha deliberato di conferire al relatore, Giangiacomo Calovini, il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026. Sul disegno di legge, già approvato dal Senato, sono giunto alla III Commissione i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio e Attività produttive. Nella seduta precedente il relatore Calovini (FdI) aveva spiegato come l’accordo in esame abbia lo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento per una cooperazione bilaterale strutturata tra le Forze armate dei due Paesi, con l’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare le comunicazioni sulle questioni della sicurezza. Al riguardo, il relatore aveva segnalato che, tra gli analoghi accordi di cooperazione militare recentemente approvati, vi sia quello con gli Emirati Arabi Uniti (legge n. 106 del 2026). Calovini ha aveva inoltre fatto presente che, come risulta dalla Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2025, il Kuwait sia risultato il primo Paese di destinazione delle esportazioni italiane di materiali d’armamento, con autorizzazioni concesse per il valore di circa 2,5 miliardi di euro (a fronte di poco più di 243 mila euro registrati nel 2024). Si tratta prevalentemente di servizi connessi a una grossa commessa, firmata nel 2016 e attuata negli anni successivi, per l’acquisto di 28 Eurofighter Typhoon. Il relatore ha aveva anche osservato che l’intesa, composta da un preambolo e da 14 articoli, enuncia innanzitutto i princìpi che informano la cooperazione militare – riconducibili, essenzialmente, allo scambio di esperienze e conoscenze nel settore militare, nell’interesse entrambe le parti – ed indica nei Ministeri della Difesa le Autorità competenti per la sua attuazione. A seguire nell’intesa vengono individuate le aree e le modalità della cooperazione bilaterale, con riguardo allo scambio di competenze, alla partecipazione reciproca a corsi di formazione e ad esercitazioni in qualità di osservatori, alla fornitura di assistenza, allo scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti, all’impegno a fornire garanzie in relazione ai contratti conclusi in attuazione dell’accordo. Ulteriori disposizioni, aveva spiegato Calovini, regolano lo scambio di armamenti, gli aspetti sulla sicurezza delle informazioni classificate, la gestione di situazioni straordinarie, i profili finanziari dell’intesa e le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante. Il relatore ha aveva inoltre segnalato come l’accordo disciplini le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative – mediante canali diplomatici, consultazioni o negoziazioni –, disponendo che la sua attuazione avvenga in conformità con le norme di diritto internazionale, recando norme per la tutela della proprietà intellettuale e la protezione dei dati personali, e contemplando la possibilità di stipulare ulteriori intese attuative. Quanto al disegno di legge di ratifica, Calovini aveva evidenziato come esso si componga di quattro articoli; in particolare, l’articolo 3, quantifica gli oneri in 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall’anno 2026, imputabili alle spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti. Il medesimo articolo 3 specifica altresì che agli eventuali ulteriori oneri derivanti da approvvigionamento reciproco di materiali, danni causati alla parte ospitante dal personale dell’altra nel corso di una missione e modifiche da apportare dell’intesa dovrà farsi fronte con apposito provvedimento legislativo. (Inform)