direttore responsabile Goffredo Morgia
Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Legge elettorale, avviato dalla Commissione Esteri e Difesa del Senato l’esame degli articoli del provvedimento riguardanti il voto all’etero

SENATO DELLA REPUBBLICA

Parere alla 1a Commissione

ROMA – La Commissione Esteri- Difesa del Senato, al fine di esprimere un parere alla 1a Commissione,  ha avviato l’esame del disegno di legge Bignami, già approvato dalla Camera, recante diposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nel corso della seduta il relatore Michele Barcaiuolo (FdI) ha spiegato come gli aspetti di interesse per la 3ª Commissione si rinvengano principalmente con riferimento agli articoli 6 e 7 che introducono modifiche alla legge n. 459 del 2001, recante norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, rispettivamente in materia di articolazione territoriale della circoscrizione Estero e di voto nella circoscrizione Estero. Il relatore ha segnalato come l’articolo 6, introdotto nel corso dell’esame della Camera dei deputati, intervenga sulla disciplina del voto degli italiani all’Estero prevedendo, per l’elezione dei deputati, la riduzione a due delle ripartizioni della circoscrizione Estero. L’elezione dei senatori avviene, invece, in un unico collegio costituito dall’intera circoscrizione Estero. A tal fine vengono modificati sia la legge sul voto degli italiani all’Estero (legge n. 459 del 2001), sia il relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003). Il comma 1, lettera a), modifica, in particolare, l’articolo 6 della legge n. 459 del 2001, riducendo da 4 a 2 le ripartizioni della circoscrizione Estero per l’elezione degli 8 deputati eletti all’Estero e prevedendo che i 4 senatori siano eletti nell’ambito dell’intera circoscrizione Estero che divenga di fatto un unico collegio. In proposito il relatore ha ricordato come attualmente sia i deputati, sia i senatori siano eletti nelle 4 ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero. La prima ripartizione “Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia”  rimane invariata, mentre le altre tre ripartizioni: “America meridionale”, “America settentrionale e centrale”, “Africa, Asia, Oceania e Antartide” sono accorpate nella ripartizione “Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide”. Per il Senato, il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione esaurisce il totale dei seggi da assegnare complessivamente nella circoscrizione Estero. Il comma 1, lettera b), del provvedimento interviene sull’articolo 7, comma 1-quater, della legge n. 459 del 2001 per modificare le competenze degli uffici presso i quali sono costituiti i seggi preposti allo scrutinio dei voti, in conseguenza della modifica delle ripartizioni della circoscrizione Estero operata dalla precedente lettera a). In particolare, l’ufficio decentrato di Napoli, competente attualmente per gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione “America settentrionale e centrale” e alla ripartizione “Africa, Asia, Oceania e Antartide” (ripartizioni soppresse), sarà competente per la nuova ripartizione “Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide”, assieme all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Il relatore ha anche spiegato come il comma 1, lettera c), modifichi l’articolo 8 della legge n. 459 del 2001 che disciplina le modalità di presentazione dei contrassegni e delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi. In particolare, si prevede che le liste dei candidati siano presentate, per la sola elezione della Camera dei Deputati, in ciascuna delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero, mentre attualmente la disposizione vale anche per l’elezione del Senato. La modifica è dovuta alla soppressione delle ripartizioni per il Senato. Inoltre, la lettera in esame prevede che per l’elezione del Senato le liste siano formate da un numero di candidati non inferiore a 4 e non superiore a 8, mentre per l’elezione della Camera dei deputati, le liste è previsto siano formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi. La norma vigente prevede sia per il Senato, sia per la Camera dei deputati, che le liste siano formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Resta fermo che nessun candidato possa essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.  Il comma 1, lettera d), modifica poi l’articolo 11 della legge n. 459 del 2001 che disciplina le modalità di espressione del voto ed in particolare i commi 2 e 3. Il comma 2 prevede che le schede elettorali riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione per ciascuna ripartizione per l’elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l’elezione del Senato della Repubblica. Il comma 3 riguarda le preferenze e prevede che ciascun elettore possa esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il comma 1, alle lettere e) ed f), apporta modifiche di mero coordinamento agli articoli 15 e 16 della legge n. 459 del 2001, conseguenti alla riduzione/abrogazione delle ripartizioni elettorali della circoscrizione Estero. Del medesimo tenore le modifiche operate dal comma 2 dell’articolo in esame al regolamento di attuazione della legge, il decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003. Il relatore ha anche sottolineato come l’articolo 7, introdotto anch’esso nel corso dell’esame della Camera dei deputati, intervenga sulla disciplina del voto degli italiani all’estero prevedendo l’esenzione, a talune condizioni, delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati nella circoscrizione Estero, la modifica della disciplina relativa al materiale elettorale, prevedendo, tra l’altro, che il certificato elettorale sia corredato di un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell’elettore. L’articolo reca inoltre alcune modifiche alle operazioni di scrutinio conseguenti a quelle relative al materiale elettorale e dispone l’inasprimento della pena per il reato di voto doppio. Il comma 1, lettera a), dispone l’esenzione delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di candidati per la circoscrizione estero. Il relatore ha ricordato in proposito come attualmente, la legge n. 459 del 2001 preveda che le liste di candidati siano presentate per ciascuna delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (articolo 8, comma 1, lettera a) e che ciascuna lista debba essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori residenti nella relativa ripartizione (articolo 8, comma 1, lettera c)). La disposizione in esame, introducendo una lettera c)-bis, prevede inoltre che nessuna sottoscrizione sia richiesta per i partiti e i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare (anche in una sola delle due Camere) nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali, nonché per i partiti e i gruppi politici che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Una modifica al regime di esenzione dalla presentazione delle sottoscrizioni per le elezioni politiche è prevista all’articolo 1, comma 8 del provvedimento in esame. Il comma 1, lettera b), modifica poi l’articolo 12 della legge n. 459 del 2001 che disciplina la stampa e l’invio del materiale elettorale (certificato elettorale, scheda elettorale, buste per la spedizione ecc.) all’elettore all’estero e il successivo invio di questo in Italia per lo scrutinio. Le modifiche riguardano innanzitutto le operazioni di stampa e di imbustamento del materiale elettorale che possono essere effettuate in Italia, da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e non solo presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero (comma 1, lettera b), n. 1). Barcaiuolo ha poi spiegato come ulteriori modifiche siano relative alla previsione che il certificato elettorale sia corredato da un tagliando recante un codice alfanumerico a lettura ottica identificativo dell’elettore (comma 1, lettera b), n. 2). Si prevede altresì che l’elettore debba apporre la propria firma sul tagliando staccato del certificato elettorale prima di introdurlo nella busta che invia al consolato, separatamente dalla scheda e che il tagliando debba essere predisposto con dimensioni e modalità di stampa tali da contrastare la contraffazione o l’erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale (comma 1, lettera b), n. 3). Infine, si prevede che a partire dal lunedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, l’ufficio consolare pubblichi nel proprio sito istituzionale il numero di plichi ricevuti nel corso delle operazioni di voto e il dato definitivo dei plichi spediti all’ufficio centrale in Italia per la circoscrizione Estero (comma 1, lettera b), n. 4). Il relatore ha anche rilevato come il  comma1, lettera c), intervenga sulla disciplina delle operazioni di scrutinio del voto degli italiani all’estero, di cui all’articolo 14 della legge n. 459 del 2001, al fine di adeguare tali operazioni alle modificazioni apportate dalla precedente lettera c) in relazione al materiale elettorale. In particolare, si prevede che il presidente del seggio elettorale accerti che il tagliando incluso nella busta sia firmato dall’elettore e, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico appartenga all’elettore (comma 1, lettera c), n. 1), nonché annulli le schede incluse in una busta che contenga un tagliando non firmato (comma 1, lettera c), n. 2). Il comma 1, lettera d), attraverso una modifica all’articolo 18, comma 2, della legge n. 459 del 2001, inasprisce inoltre la pena per gli elettori che, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, votino sia per corrispondenza, sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, oppure votino più volte per corrispondenza. La pena alla reclusione, attualmente stabilita da 1 a 3 anni, è aumentata da 2 a 5 anni, mentre resta invariata la pena pecuniaria accessoria, da 52 euro a 258 euro. Il relatore ha anche evidenziato come fra le disposizioni transitorie e finanziarie, il comma 2 preveda che, esclusivamente per l’anno 2027, gli uffici consolari effettuino l’invio del plico contenente il materiale elettorale (certificato elettorale, scheda elettorale, buste per la spedizione ecc.) all’elettore all’estero (di cui all’articolo 12, comma 3, della legge n. 459 del 2001), con il sistema postale più affidabile e, salvo comprovata impossibilità, con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilità. Nella formulazione vigente si prevede l’invio per posta raccomandata ove possibile. Il comma 3 autorizza poi la spesa di 21 milioni euro per l’anno 2027 per la spedizione del materiale elettorale con posta raccomandata di cui al comma 2. Il comma 4, per l’attuazione del comma 1, lettera c), numero 1), relativo alle operazioni di accertamento dell’appartenenza all’elettore del tagliando incluso nella busta, avvalendosi, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica del codice alfanumerico, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi 3 e 4, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2027 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, come segue:  – quanto a 16 milioni di euro per l’anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica”; –  quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015); – quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,5 milioni euro annui a decorrere dal 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell0ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ha poi preso la parola la senatrice del Pd Francesca La Marca, eletta nella ripartizione America Settentrionale e Centrale, che ha  espresso forti perplessità in merito ai contenuti del disegno di legge elettorale de jure condendo, soprattutto per quanto concerne il cruciale principio di rappresentatività degli oltre 7 milioni di italiani sparsi nel mondo, i quali hanno legittimamente diritto a vedere tutelati in maniera seria ed adeguata i loro interessi nel Parlamento nazionale. Con le modifiche che si vorrebbero introdurre, -ha spiegato la senatrice – ossia la definizione di due ripartizioni circoscrizionali per l’estero, alla Camera dei deputati e di una, al Senato, è veramente molto difficile ipotizzare che, di tal guisa, si riesca a rispettare il suddetto principio. Ha poi preso la parola il senatore Roberto Menia, (FdI) che ha sottolineato la presenza di incongruenze nel testo in esame. Per il senatore, pur risultando comprensibile e logico, l’introduzione anche per l’elezione degli italiani all’estero, il criterio proporzionale, che si vuole stabilire anche per le elezioni nazionali, meno condivisibile appare la riduzione del numero delle circoscrizioni – estero, la quale, in realtà, rischia di non garantire la rappresentatività delle diverse realtà territoriali e continentali, Menia ha preannunciato in proposito l’intenzione di presentare un emendamento volto a salvaguardare il suddetto principio di rappresentatività. (Inform)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Powered by Comunicazione Inform | Designed by ComunicazioneInform