direttore responsabile Goffredo Morgia
Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

La proposta di iniziativa legislativa del Consiglio Generale per la promozione della lingua e cultura italiana nel mondo

CGIE

Il testo è stato presentato in occasione del Cdp svoltosi a Roma nei giorni scorsi ai Comitati che si occupano degli italiani all’estero di Camera e Senato

 

ROMA – Il Comitato di presidenza del Cgie ha presentato in occasione della riunione svoltasi alla Farnesina nei giorni scorsi la sua proposta per un’iniziativa legislativa riguardante il sistema di promozione di lingua e cultura italiana nel mondo. Una proposta ad ampio raggio e non semplicemente orientata a superare la legge sulle iniziative scolastiche e di perfezionamento professionale a favore dei lavoratori italiani all’estero e i loro congiunti del 1971 (legge n.153), inserita – come ha ricordato il segretario generale Elio Carozza nel corso della conferenza stampa a margine del Cdp (vedi http://comunicazioneinform.it/la-conferenza-stampa-del-segretario-generale-del-cgie-elio-carozza-a-margine-dei-lavori-del-comitato-di-presidenza/) – in un quadro di internazionalizzazione dell’Italia nel mondo. L’iniziativa è stata presentata e discussa dal Cdp con i Comitati che si occupano delle questioni per gli italiani all’estero di Camera e Senato.

Qui di seguito il testo della proposta di iniziativa legislativa.

“Nuove norme sulla promozione della cultura e della lingua italiane nel mondo”

Art. 1 (Finalità)

  1. La Repubblica persegue la diffusione della cultura e della lingua italiane nel mondo con lo scopo di elevare il prestigio e l’influenza dell’Italia, di rafforzarne costantemente l’immagine e di favorire il dialogo interculturale con gli altri popoli in un quadro di pace e di cooperazione internazionale. Essa attribuisce alla cultura e alla lingua italiane un valore strategico per la più generale promozione del Paese in ambito globale. A tal fine, sostiene l’italianità all’estero nelle sue molteplici espressioni, con particolare riguardo al patrimonio di esperienze, di valori e di riferimenti maturato nel tempo a seguito della diaspora storica degli italiani e ai recenti fenomeni di mobilità transnazionale indotti dalle nuove forme di professione, d’impresa, di studio e di ricerca.

Art. 2 (Costituzione dell’Istituto “XY”)

  1. E’ costituito l’istituto “XY” – Agenzia per la promozione della cultura e della lingua italiane nel mondo, di seguito denominato Istituto.
  2. L’Istituto ha la missione di programmare, organizzare e gestire la diffusione all’estero della cultura e della lingua italiane nel quadro delle linee strategiche formulate dal Comitato interministeriale, di cui al successivo art. 6.
  3. L’Istituto è un’agenzia di diritto pubblico, istituita ai sensi dell’art. 8 del Decreto legislativo 30 luglio, 1999, n. 300. Esso opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che su di esso esercita la prescritta vigilanza sui programmi di attività e sui bilanci tramite il Ministero degli Affari esteri.

Art. 3 (Autonomia)

  1. L’Istituto, nei limiti stabiliti dalla presente legge, è dotato di piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria, salvo il controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  2. L’Istituto ha autonomia di bilancio, nei limiti del fondo iscritto a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio e delle risorse acquisite da privati, e ha poteri di autonoma determinazione sulle forme della propria organizzazione e del proprio funzionamento.
  3. Le strutture decentrate dell’Istituto che operano all’estero, per potere aderire compiutamente alle peculiarità dei contesti sociali e culturali nei quali operano, hanno autonomia organizzativa e funzionale nell’ambito degli indirizzi e della programmazione pluriennale dell’ente e delle risorse, pubbliche e private, che acquisiscono a seguito di finanziamenti, attività, sponsorizzazioni ed elargizioni.
  4. Agli istituti scolastici italiani all’estero si applicano le norme sull’autonomia amministrativa di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”.

Art. 4 (Statuto)

  1. Gli organi dell’Agenzia, di cui al successivo art. 8, con le modalità previste dalla presente legge, predispongono lo Statuto dell’Istituto e lo sottopongono all’approvazione del Consiglio dei Ministri, che lo emana con regolamento previsto dall’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. Lo Statuto deve contenere l’indicazione:

a)     delle possibili funzioni da esperire per il conseguimento delle finalità di missione;

b)    dell’autonomia riconosciuta all’Agenzia;

c)     degli organi dell’Istituto e dei poteri a ciascuno riconosciuti;

d)    dell’attribuzione al Presidente e al Direttore delle rispettive funzioni e responsabilità in ordine al conseguimento dei risultati inerenti agli indirizzi strategici;

e)     delle modalità di approvazione dei piani pluriennali e dei programmi operativi;

f)     delle tipologie di rapporti tra la sede centrale e le strutture decentrate sul territorio, e tra queste e gli enti gestori che operano in convenzione, la cui attività va salvaguardata e valorizzata;

g)    delle modalità di finanziamento pubblico e di reperimento di risorse private;

h)    delle forme di acquisizione del personale, sia a livello centrale che locale.

  1. Per ogni altro aspetto relativo all’organizzazione e alla vita dell’Agenzia si fa riferimento agli articoli 8, comma 4, e 9 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 5 (Funzioni)

  1. Per perseguire le finalità di cui all’art. 1 della presente legge, l’Istituto:

a)     definisce i piani di offerta culturale e linguistica dell’Italia all’estero, sia nei confronti degli stranieri che delle comunità d’origine; costituisce la rete organizzativa delle strutture decentrate che debbono realizzarli, tenendo conto delle peculiarità culturali delle aree di destinazione degli interventi; verifica l’idoneità e l’efficacia delle azioni nelle quali tale offerta si esplica;

b)    coordina l’attività delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, sia centrali che locali, che intervengono nella promozione culturale e linguistica all’estero, nel rispetto dell’autonomia delle università, delle Regioni e delle altre istituzioni prevista dalle leggi vigenti; adotta forme permanenti di consultazione e collaborazione con società ed enti privati che, in Italia e all’estero, operano nel campo;

c)      ricerca ogni possibile sinergia con i settori dell’amministrazione che adottano interventi volti a sostenere l’internazionalizzazione del Paese e con gli enti deputati a tali attività, al fine di coniugare concretamente le scelte di promozione della cultura e della lingua italiane all’estero con le strategie generali di globalizzazione del Sistema Italia;

d)    assicura direttamente o in convenzione con università ed enti e soggetti privati, italiani e stranieri, la cui idoneità a tale compito sia accertata da adeguata certificazione di qualità, un’offerta formativa adeguata sia alla crescita intellettuale e morale dei minori che all’educazione continua e permanente degli adulti, al fine di favorire l’acquisizione di capacità relazionali e comunicazionali idonee a sostenere un’integrazione attiva e soddisfacente nei contesti di vita e di lavoro;

e)     stabilisce, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, rapporti di interlocuzione e intese con le autorità scolastiche dei diversi Paesi al fine di integrare l’insegnamento  della lingua e della cultura italiane nei sistemi e nei curricula formativi locali, nello spirito dello sviluppo delle pratiche interculturali e del plurilinguismo;

f)     interviene per elevare la formazione iniziale e quella permanente dei docenti di lingua italiana e del personale impegnato nelle strutture decentrate all’estero sia attraverso corsi di aggiornamento in presenza che attività a distanza realizzate con modalità informatiche; tali interventi possono essere attuati direttamente o realizzati da altri soggetti, secondo programmi concordati con l’Istituto e da esso sostenuti finanziariamente;

g)    provvede, anche ricorrendo a istituti specializzati, alla certificazione di competenze linguistiche e culturali e al rilascio di crediti formativi riconosciuti nei sistemi scolastici locali;

h)    si dota di servizi di monitoraggio delle azioni intraprese dalla rete delle strutture decentrate e di verifica degli standard qualitativi raggiunti dalle singole sedi e dai programmi di attività di ciascuna di esse, tenendo conto dell’ambiente nel quale essi ricadono;

i)      stabilisce rapporti di collaborazione, nelle realtà nelle quali non è presente con le sue strutture decentrate, con gli addetti culturali che operano presso le sedi diplomatiche;

j)      raccoglie e divulga i dati sulla richiesta di cultura e lingua italiane che si manifesta nelle diverse aree continentali e nei diversi Paesi, sulle esigenze soddisfatte e su quelle da affrontare, nonché sui risultati quantitativi e qualitativi ottenuti; promuove pubblicazioni ed eventi volti ad approfondire e a migliorare le politiche di intervento sulla diffusione della lingua e della cultura italiane all’estero;

k)    predispone un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle attività programmate e lo invia al Comitato interministeriale, di cui all’articolo seguente, e al Parlamento.

Art. 6 (Comitato interministeriale)

  1. E’ istituito il Comitato interministeriale per la promozione della cultura e della lingua italiane nel mondo, di seguito denominato Comitato.
  2. Il Comitato stabilisce, con proiezione triennale, le linee strategiche dell’intervento di promozione culturale e linguistica, evidenzia le aree di maggiore interesse geopolitico per il Paese in ambito globale, con particolare attenzione per le realtà nelle quali sono presenti consistenti comunità di origine italiana, individua le possibili sinergie tra gli interventi che l’Istituto si propone di adottare e le azioni volte all’internazionalizzazione del Sistema Italia.
  3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da:

–          il Ministro degli Affari esteri, con le funzioni di Vice Presidente;

–          il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca;

–          il Ministro per i beni culturali e il Turismo;

–          il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

  1. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente del Consiglio, che stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni. I componenti possono farsi rappresentare dai Viceministri o Sottosegretari dotati di deleghe per materie affini.
  2. Alle riunioni del Comitato è invitato il Presidente dell’Istituto, di cui al successivo art. 9, che partecipa con sola facoltà di parola.

Art. 7 (Conferenza nazionale)

  1. E’ istituita la Conferenza nazionale per la promozione della cultura e della lingua italiane nel mondo, di seguito denominata Conferenza nazionale.
  2. La Conferenza nazionale è composta da 30 rappresentanti dei principali soggetti pubblici e privati che operano nel campo, individuati con decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.
  3. La Conferenza ha la funzione di favorire la partecipazione alle scelte dell’Istituto di esperti e di responsabili degli interventi culturali e linguistici all’estero, di incrementare lo scambio delle informazioni, di raccogliere esigenze ed istanze e di porre i presupposti di un’ampia concertazione delle iniziative.
  4. La Conferenza è convocata dal Presidente dell’Istituto, di cui al successivo art. 9, e si riunisce due volte l’anno. La partecipazione alla conferenza è a titolo gratuito.
  5. Nelle strutture decentrate dell’Istituto il responsabile procede alle consultazione nelle forme più ampie possibili, istituendo, ove possibile, un comitato permanente di partecipazione.

In alternativa all’art. 7:

Art. 7 bis (Tavolo permanente di concertazione)

  1. Presso l’Agenzia, è istituito un tavolo permanente di consultazione e concertazione degli interventi per la promozione linguistica e culturale all’estero. Di esso fanno parte, oltre ai dirigenti dell’Istituto, i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), della Società Dante Alighieri, del Consiglio generale degli italiani all’estero, della Consulta nazionale dell’emigrazione e di enti operanti nel settore, individuati dal Presidente dell’Agenzia.
  2. Il Tavolo è convocato dal Presidente dell’Istituto, che ne fissa l’ordine del giorni, e si riunisce di norma due volte l’anno.

Art. 8 (Organi)

  1. Sono organi dell’Istituto:

–          Il Presidente;

–          Il Comitato di direzione;

–          Il Collegio dei revisori.

  1. Il Comitato di direzione, su proposta del Presidente, nomina il Direttore dell’Istituto tra figure di provata competenza e professionalità, che abbiano anche esperienze di profilo manageriale.

Art. 9 (Il Presidente)

  1. Il Presidente dell’Istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è scelto tra figure dotate di elevata competenza culturale e scientifica, nonché di indiscussa indipendenza e diffusa autorevolezza, anche sul piano internazionale.
  2. Il Presidente ha il potere di indirizzo e di controllo dell’Istituto, lo rappresenta nei rapporti esterni, risponde della realizzazione delle linee strategiche definite dal Comitato interministeriale, convoca il Comitato di direzione e stabilisce i temi da trattare, propone al Comitato di direzione la nomina del Direttore, invia al Comitato interministeriale e al Parlamento il rapporto annuale di attività.
  3.  Il Presidente non può ricoprire cariche elettive durante il periodo del suo mandato. Dura in carica 5 anni e può essere confermato nell’incarico una sola volta.

Art. 10 (Il Comitato di direzione)

  1. Il Comitato di direzione è composto di 5 membri ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, che a tale scopo sente il Comitato interministeriale, di cui all’art. 6 della presente legge.
  2. I componenti del Comitato di direzione devono rispondere a requisiti di moralità e di indipendenza, di provata e specifica competenza nel campo culturale e linguistico, di diretta conoscenza ed esperienza delle dinamiche culturali in ambito internazionale.
  3. Il Comitato di direzione ha il compito di proporre lo Statuto, di approvare il piano triennale di intervento e il programma annuale di attività, di cui al successivo art. 13, nonché il bilancio di gestione, di deliberare sulle proposte del Presidente e del Direttore relativamente ai diversi aspetti della vita dell’Istituto, di definire il regolamento organizzativo e quello finanziario, di predisporre la pianta organica dell’ente e le convenzioni con le amministrazioni interessate al trasferimento del personale impiegato. Lo Statuto, i regolamenti, la pianta organica e le convenzioni sono sottoposte all’approvazione del Consiglio dei Ministri, che deve avvenire nel termine di 45 giorni; trascorso tale termine gli atti s’intendono approvati.
  4. I componenti del Comitato di direzione durano in carica 4 anni e possono essere rinnovati nell’incarico una sola volta. Essi non possono ricoprire cariche elettive durante il loro mandato. La loro retribuzione è determinata con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro dell’Economia e Finanze, nei limiti dei criteri stabiliti per il contenimento della spesa pubblica e in coerenza con il trattamento riconosciuto a enti similari.
  5. Se dipendenti della pubblica amministrazione, ai componenti del Comitato di direzione si applicano le norme del decreto legge 6 luglio 2011, n. 96 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 11 (Il collegio dei Revisori)

  1. Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio e si compone di tre membri effettivi e di un membro supplente, scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti o dotati di specifica e provata professionalità. Gli effettivi sono indicati rispettivamente dal Ministro degli Affari esteri, dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e dal Ministro dell’Economia e Finanze. Il supplente dal Ministro per i Beni culturali e per il Turismo. Esso è presieduto dal componente designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.
  2. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sugli aspetti amministrativi e contabili dell’attività dell’Istituto e ne verifica la regolarità della gestione.

Art. 12 (Il Direttore)

  1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di direzione, su proposta del Presidente, e deve rispondere a requisiti professionali di provata competenza nel settore culturale e linguistico e di sperimentata esperienza manageriale.
  2. Il Direttore ha il compito di indirizzare, coordinare e controllare l’attività dell’Istituto, di eseguire i deliberati del Comitato di direzione e le indicazioni del Presidente, di avanzare proposte agli organi dell’ente, di procedere agli adempimenti di carattere amministrativo nei limiti e con le modalità previsti nel regolamento di organizzazione. Egli ha la responsabilità del conseguimento dei risultati fissati negli atti di indirizzo e di programmazione.
  3. Il Direttore dura in carica 4 anni e può essere confermato nell’incarico una sola volta. Egli non può contemporaneamente avere incarichi elettivi. La sua retribuzione è stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri nello stesso decreto e con i criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 10.

Art. 13 (Programmazione)

  1. L’Istituto adotta la programmazione degli interventi come metodo essenziale e permanente della sua attività.
  2. La metodologia della programmazione di cui al precedente comma si articola in tre momenti:

a)     formazione e definizione dei “Piani Paese”.

b)    Piano Triennale di intervento;

c)     Programma annuale di attività.

  1. In ciascun Paese nel quale opera una sede decentrata dell’Istituto, i responsabili, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari, dei COMITES e dei rappresentanti nazionali del CGIE, compiono una rilevazione delle esigenze culturali e linguistiche che si manifestano sul territorio, in dialogo con i soggetti (enti gestori, associazioni, fondazioni, autorità locali, società) che operano localmente. Tale rilevazione viene elaborata nella forma di “Piano Paese” e inviata alla Direzione centrale dell’Istituto.
  2. Il Direttore, tenendo conto dei “Piani Paese” ricevuti, delle proposte della Conferenza nazionale (o del Tavolo di concertazione) e delle compatibilità finanziarie esistenti, coadiuvato dagli uffici prepara il Piano Triennale degli interventi, che è aggiornato annualmente e sottoposto all’approvazione del Comitato di direzione.
  3. Nel quadro del Piano Triennale, ma in forma distinta, il Direttore dispone l’elaborazione di un Programma annuale di attività che presenta per l’approvazione al Comitato di direzione. Il Programma annuale deve contenere anche il rendiconto dell’attività svolta nell’anno precedente.

Art. 14 (Organizzazione)

  1. La struttura organizzativa e funzionale dell’Istituto è articolata in due settori, destinati rispettivamente:

a)     alla promozione e al coordinamento delle iniziative culturali e all’organizzazione degli eventi ad esse collegati, messi in campo dalle strutture decentrate dell’Istituto;

b)     al sostegno e alla consulenza delle scuole italiane all’estero, delle scuole internazionali e di quelle bilingue, nonché alla promozione, coordinamento e controllo dei corsi di lingua e cultura italiane integrati nei sistemi scolastici locali e di quelli realizzati da enti gestori che operano in convenzione con l’Istituto.

  1. I dirigenti di settore assumono la funzione di Vice Direttori e affiancano il Direttore nella conduzione dell’Istituto.
  2. Alle dirette dipendenze del Direttore e in autonomia dai settori di cui alla lettera a) e b) del comma 1 del presente articolo, è istituito un ufficio con il compito di acquisire contributi e sponsorizzazioni da parte di enti pubblici italiani e stranieri e di soggetti privati a sostegno dei programmi dell’Istituto o di specifici eventi ed iniziative. A tale ufficio è affidato anche il compito di controllare la gestione attraverso il monitoraggio delle iniziative e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati ottenuti.

Art. 15 (Personale)

  1. Alla copertura del personale dell’Istituto, ai sensi dell’art. 9 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nell’ordine:

a)     mediante inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici che in precedenza erano competenti per gli interventi;

b)    mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

c)     a regime, mediante le forme ordinarie di reclutamento.

  1. In base alla pianta organica approvata dagli organi dell’Istituto ai sensi del comma 3 del precedente art. 10, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro degli Affari esteri e quello dell’Economia e Finanze, provvede con decreto entro 4 mesi dalla pubblicazione della presente legge, a destinare il personale necessario alla vita dell’Agenzia e ad assicurare ad essa attrezzature e strumentazione adeguate per il suo funzionamento.
  2. Con lo stesso decreto si trasferiscono all’Agenzia i rapporti giuridici inerenti al personale degli Istituti di cultura facente capo al Ministero degli Affari esteri. Nel provvedimento si determinano anche l’entità e le forme di utilizzazione del contingente di personale di ruolo inquadrato nel Ministero dell’Istruzione e collocati fuori ruolo per la durata della permanenza all’estero.
  3. Al personale attribuito all’Istituto, sia a quello operante in ambito nazionale che a quello che presta servizio all’estero, è riconosciuto il trattamento economico e previdenziale di cui godevano presso gli enti di provenienza, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell’Istituto.
  4. I rapporti di lavoro del personale assunto all’estero dagli Istituti di cultura in base alla legge locale sono rilevati dall’Istituto. L’assunzione di personale con normativa locale da parte delle strutture decentrate avviene nelle stesse forme e con lo stesso trattamento retributivo e previdenziale di quello assunto per analoghe mansioni dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Il reclutamento in loco avviene, di norma, per pubblico concorso.

Art. 16 (Finanziamento)

  1. A partire dalla pubblicazione della presente legge, nel bilancio della Presidenza del Consiglio è istituito un capitolo intitolato “Promozione della cultura e della lingua italiane nel mondo”. In esso confluiscono le risorse che la legge di stabilità destina a tale scopo con le modalità previste dall’art. 11, comma 3, lettera d) della legge 31-12-2009, n. 196. Tali somme, iscritte nel bilancio triennale di previsione della Presidenza del Consiglio, sono attribuite all’Istituto con cadenza annuale per il sostegno delle attività dell’Agenzia.
  2. Nel capitolo confluiscono le risorse in precedenza destinate dalla legge, a qualsiasi titolo, alle attività di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, in particolare quelle inserite nel bilancio del Ministero degli Affari esteri e destinate ai contributi agli Istituti di cultura, alle scuole italiane all’estero, ai corsi di lingua italiana realizzati dagli enti gestori e ad altre attività culturali. Nel capitolo confluiscono, altresì, le risorse iscritte nel bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con analoghe destinazioni.
  3. Contribuiscono alla dotazione dell’Istituto le somme raccolte a livello centrale in forma di contributi, sponsorizzazioni e sostegno delle attività dell’Istituto o di specifici progetti da esso adottati. Lo Statuto disciplina l’acquisizione di tali risorse e di eventuali lasciti a beneficio dell’Agenzia.
  4. Nel bilancio della Presidenza del Consiglio è iscritto un distinto capitolo denominato “Spese per il funzionamento dell’Istituto “XY”, la cui entità è determinata con la legge di stabilità ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d) della legge 31-12-2009, n. 196.

Art. 17 (Abrogazione)

La legge 3 marzo 1971, n. 153, “Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all’estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti”, e successive modificazioni, e la legge 22 dicembre 1990, n. 401, “Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all’estero”, sono abrogate.

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