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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
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Prosegue in Commissione Affari costituzionali l’iter della riforma della cittadinanza

CAMERA DEI DEPUTATI

Esaminato il testo base in cui sono confluite le diverse proposte di legge presentate in materia e che apre allo ius soli temperato. Chiesto il disabbinamento della proposta di Angela Fucsia Fitzgerald Nissoli (Pi, eletta nella ripartizione America settentrionale e centrale) per il riacquisto della cittadinanza da parte dei soggetti nati in Italia da almeno un genitore italiano, che l’hanno perduta a seguito di espatrio

ROMA – Prosegue in Commissione Affari costituzionali alla Camera dei Deputati il lavoro sulla riforma della normativa relativa all’acquisizione della cittadinanza italiana, con l’esame del testo unificato delle proposte di legge pervenute in materia e affidato alle relatrici Marilena Fabbri (Pd) e Annagrazia Calabria (Fi) (vedi anche http://comunicazioneinform.it/alla-commissione-affari-costituzionali-lesame-della-riforma-della-legge-in-materia-di-cittadinanza-italiana/).

Ad esso Gian Luigi Gigli (Pi-Cd) ha chiesto di disabbinare la proposta di legge presentata da Angela Fucsia Fitzgerald Nissoli (Pi, eletta nella ripartizione America settentrionale e centrale), volta a favorire il riacquisto della cittadinanza da parte dei soggetti nati in Italia da almeno un genitore italiano, che l’hanno perduta a seguito di espatrio. Gigli segnala infatti come tale proposta abbia registrato una consistente adesione da parte di deputati appartenenti a tutte le forze politiche, trattandosi di un un tema rilevante e che merita, a suo avviso, di essere svolto autonomamente.

Sul disabbinamento è chiamato oggi ad esprimersi l’Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che stabilirà anche il termine per la presentazione degli emendamenti.

La proposta del testo base apre allo ius soli “temperato”, prevedendo che si consideri cittadino italiano per nascita anche chi sia nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita, o di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita. In questi due casi il conseguimento fa seguito ad una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore oppure alla richiesta del soggetto interessato resa all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Viene anche prevista l’acquisizione della cittadinanza italiana per il minore straniero nato o meno in Italia e che abbia frequentato regolarmente per almeno cinque anni nel territorio nazionale istituti scolastici o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, e per lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni e che abbia frequentato nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, o un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.

Di seguito riportiamo la proposta di testo unificato adottato come testo base per la modifica della legge n.91 del 5 febbraio 1992:

Art. 1. (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio»;

b) all’articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti i commi:

«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter)del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

c) all’articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

e) all’articolo 9, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

f) all’articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti minori»;

g) dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età va considerato come riferito al momento della presentazione dell’istanza o richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi abbia trascorso all’estero nel periodo considerato un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno.

4. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e b-ter) e all’articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

Art. 2. (Disposizioni di coordinamento e finali).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Ministro dell’interno,» sono inserite le seguenti: «o suo delegato» e dopo le parole: «comune di residenza» sono inserite le seguenti: «o al prefetto competente per territorio»;

b) all’articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante o alla competente autorità consolare».

2. L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 Pag. 48agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene data esecuzione alle disposizioni della presente legge.

4. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si provvede a riordinare e ad accorpare le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza in un unico testo.   (Inform)

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