lunedì, 17 Ottobre, 2016 in
NOTIZIE INFORM
REFERENDUM COSTITUZIONALE
CANBERRA – In una nota dell’Ambasciata d’Italia a Canberra si forniscono alcune indicazioni in merito a quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio per gli elettori residenti in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio del voto per corrispondenza.
- I requisiti di base per avere diritto al rimborso sono unicamente l’avvenuto e comprovato esercizio del diritto di voto in Italia e la residenza (iscrizione in Elenco elettori della Sede o certificata iscrizione AIRE) in Stati in cui le condizioni politico-sociali impediscono, anche temporaneamente, l’esercizio del voto per corrispondenza.
- Il rimborso del 75% del costo del biglietto aereo può essere applicato alle tariffe praticate da tutte le compagnie aeree, senza distinzione di vettore, privilegiando – per comprensibili motivi di economicità – i biglietti chiusi a tariffa agevolata. I titoli ammessi a rimborso sono esclusivamente quelli di classe turistica per il trasporto aereo.
- La normativa in materia di voto all’estero non stabilisce termini precisi in materia di limitazioni temporali delle predette agevolazioni. Al fine di evitare contenziosi a posteriori, i biglietti ammessi al rimborso devono avere una validità quanto più possibile ravvicinata all’evento elettorale dal quale si origina il diritto al rimborso in questione.
- Laddove non esistano voli diretti tra lo Stato di residenza e l’Italia, sono consentite delle soste, sempre nei limiti temporali sopra indicati e purché la durata delle stesse non incida sul costo del biglietto.
- Per avere diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto aereo occorre presentare all’Ambasciata istanza dell’interessato corredata dalla seguente documentazione giustificativa della spesa, in originale: – biglietto aereo; – ricevuta di pagamento; – carte d’imbarco; – certificato o tessera elettorale con il timbro del seggio elettorale italiano.
Nel caso in cui il mezzo di trasporto prescelto per recarsi in Italia sia la nave, i connazionali dovranno presentare a rimborso i rispettivi titoli di viaggio, opportunamente obliterati. (Inform)



