CONTRATTISTI
ROMA – Qui di seguito il testo dell’interrogazione a risposta orale del sen. Aldo Di Biagio – rivolta ai ministri degli Esteri, della P. A. e dell’Economia – in merito alle problematiche degli adeguamenti retributivi del personale impiegato a contratto presso la rete diplomatico-consolare italiana all’estero.
Ai ministri degli Affari Esteri, della Pubblica Amministrazione e dell’Economia e delle Finanze,
Per sapere, premesso che:
nelle scorse settimane il MAECI avrebbe ufficializzato il riconoscimento di taluni adeguamenti retributivi del personale impiegato a contratto presso la rete diplomatico-consolare italiana all’estero, secondo determinate specifiche e differenziazioni per Paese, tipologia contrattuale e nazionalità del contratto senza che sia stato – di contro – evidenziato il modus di determinazione dei criteri a cui l’amministrazione si sarebbe attenuta nella definizione delle suddette specifiche;
risulta opportuno segnalare che in molti dei Paesi, oggetto dei suddetti riadeguamenti, vi è un ritardo maturato da parte dell’amministrazione di oltre un decennio, con notevole nocumento da parte dei lavoratori direttamente coinvolti, sebbene nel corso degli anni siano state molteplici le iniziative, sindacali, politiche e diplomatiche (con interventi sollevati dagli stessi Ambasciatori in loco) che sono rimasti lettera morta;
Affrontando la situazione venutasi a creare nei singoli paesi, si ritiene opportuno segnalare, tra gli altri, la delicata situazione dei nostri impiegati nel Regno Unito, Olanda, Germania, Francia, svizzera, USA e Cina;
Per quanto riguarda il Regno Unito, dove l’amministrazione avrebbe accordato un riadeguamento, prima ed unica misura di intervento sulle retribuzioni dal 2001, di fatto, si configura come una mera perequazione dovuta a urgenze di compensazione del cambio valuta.
Pertanto si tratterebbe di una revisione di correttezza funzionale e non di incremento retributivo alla luce della corretta applicazione della norma e di legittimo adeguamento al costo della vita in loco; Nel Regno Unito l’1,5% di adeguamento è stato riconosciuto agli impiegati esecutivi retribuiti in Euro delle sedi di Londra, mentre è stato concesso il 5% al personale con contratto regolato dalla legge locale e assunto dopo il 1997 retribuito in sterline, in ragione delle oscillazioni del cambio e non in ragione di esigenze legate all’incremento del costo della vita.
In Olanda, risulta all’interrogante che sono stati esclusi dalle dinamiche di riadeguamento salariale, tutti gli impiegati detentori di un contratto a legge italiana sebbene l’Amministrazione avesse fornito assicurazioni precise in tal senso, considerando che il ritardo, in questo paese, ammonta a 8 anni. I soggetti esclusi dalle dinamiche di riadeguamento retributivo, che si configura del 3%, corrispondono ad appena 5 unità, un numero talmente esiguo da rendere di difficile comprensione la sperequazione legittimata dalle determinazioni ministeriali;
In Germania ed in Francia, è stato accordato un adeguamento retributivo del 2% ai soli impiegati aventi contratto regolato dalla legge italiana ma assunti dopo il 1997: non si comprende il motivo per cui i dipendenti con contratto regolato dalla legge italiana assunti prima del 1997 siano stati esclusi, sebbene siano in attesa di intervento sulle retribuzioni dal 2008 e vi fossero state delle indicazioni precise dagli Ambasciatori italiani nei due Paesi, legittimanti un incremento superiore al 2% per aumento del costo della vita;
per quanto riguarda la Svizzera, nonostante l’Ambasciata abbia ampiamente e reiteratamente dimostrato che dal 2008 – data dell’ultimo aumento concesso – ad oggi sia subentrato un aumento del costo della vita nonché dei livelli retributivi locali a cui far riferimento in questo esercizio, la DGRI ha escluso dagli adeguamenti tutti i dipendenti con contratto regolato dalla legge locale quelli con contratto regolato dalla legge italiana assunti dopo il 1997 retribuiti in valuta locale. Pertanto il solo adeguamento concesso ai colleghi con contratto regolato dalla legge locale e retribuiti in Euro si configura come una perequazione dovuta alle forti, e più volte segnalate, oscillazioni del cambio; in Svizzera sono stati esclusi tutti tranne i pagati in Euro
Per quanto riguarda il fronte USA, il tema della criticità nelle dinamiche di adeguamento è stato ampiamente trattato dall’interrogante nell’atto n. 4-05665, attualmente privo di riscontro, dove si evidenzia, tra le altre cose, che attualmente lo status retributivo del personale a contratto degli Stati Uniti, in ragione del mancato adeguamento degli stipendi ai parametri relativi al costo della vita in loco, sta comportando non trascurabili criticità in capo all’intera categoria, la cui configurazione retributiva sembra essere addirittura aggravata dal deprezzamento del valore dell’euro nei confronti della moneta statunitense;
Per quanto riguarda la Cina, nonostante le tabelle inviate dall’Ambasciata evidenziassero una perdita del potere d’acquisto pari al 30%, i 4 impiegati con contratto a legge italiana assunti dopo il1997 in servizio a Pechino sono stati esclusi dall’aumento concesso al restante personale, per ragioni non chiare;
Alle criticità evidenziate in premessa, si ritiene opportuno segnalare – ulteriormente – quella afferente l’onere, in capo ad eventuali lavoratori che intendano ricorrere al Tribunale di Roma in caso di mancato riconoscimento di adeguamenti e spettanze da parte dell’Amministrazione, alla condanna alle spese legali, a discrezione del giudice, ai sensi del Codice di procedura civile, per svariate migliaia di Euro. Pertanto sono molteplici i casi dei ricorrenti che, si vedono rigettato il ricorso per il mancato adeguamento stipendiale, magari richiesto da oltre dieci anni, e che nel contempo sono costretti a rifondere all’appellato migliaia di euro come onere per le spese di lite del grado;
risulta imprescindibile una valutazione accurata del contesto socio-economico in cui il personale a contratto, sia a legge locale che a legge italiana, presta servizio e vive, tenuto conto che i Paesi, di cui si è evidenziato lo scenario in premessa, detengono i costi di permanenza sociale come quello della sanità e scolastici più elevati e che pertanto comportano un livello di attenzione maggiorata da parte dell’amministrazione nei meccanismi di riconoscimento di eventuali, legittimi ed opportuni adeguamenti retributivi;
per questa ragione, in uno sguardo di insieme, tenendo anche conto delle criticità che attualmente condizionano anche i lavoratori operanti per l’amministrazione in altri contesti, sarebbe opportuno avviare una riforma del decreto legislativo n. 103 del 2000, e nello specifico gli articoli 154 e 157, al fine di individuare meccanismi certi di adeguamento retributivo dei lavoratori poiché assoggettati a parametri di riferimento non influenzabili da atti discrezionali;
Se si è a conoscenza di quanto evidenziato in premessa,
se si ritiene possano esserci le condizioni per rivedere quanto determinato dal MAECI segnatamente per i Paesi le cui criticità risultano evidenziate in premessa;
se si ritiene opportuno sostenere una riforma del dlgs 103/2000 al fine di chiarire in maniera univoca e trasparente, le modalità di riadeguamento salariale degli impiegati a contratto della rete estera del MAECI. (Aldo Di Biagio)
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