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INPS: Esonero giovani under 36 e Decontribuzione Sud estesi al settore dell’intermediazione assicurativa. I crediti contributivi possono essere fatti valere entro il 31 dicembre 2026

SOCIETA’

 

ROMA – L’INPS, con la circolare n. 80 del 24 luglio 2026, fornisce le istruzioni per il riconoscimento dell’“Esonero giovani under 36” e della “Decontribuzione Sud” anche ai datori di lavoro privati che, nei periodi di applicazione delle misure, svolgevano attività di agenti, mediatori e intermediari delle assicurazioni. L’estensione, prevista dalla legge di Bilancio 2026, riguarda le attività identificate, nella classificazione ATECO 2007, dai codici 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04. Dal 1° aprile 2025 tali attività sono ricomprese nel codice ATECO 2025 66.22.00, relativo alle attività di agenti e intermediari delle assicurazioni. Per l’Esonero giovani under 36, il riconoscimento riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa. L’agevolazione consiste nell’esonero del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il limite massimo è pari a 6.000 euro annui per lavoratore per le assunzioni e trasformazioni effettuate nel secondo semestre del 2022 e a 8.000 euro annui per quelle effettuate nel 2023. L’esonero è riconosciuto per 36 mesi, elevati a 48 quando l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato è effettuata presso una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna. La Decontribuzione Sud è invece riconosciuta, per i periodi compresi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2024, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro è collocata in una delle otto regioni indicate. La misura prevede una riduzione del 30 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro esonerabili, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. I crediti contributivi riconosciuti dalla nuova disciplina possono essere fatti valere esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, nel rispetto delle condizioni previste per le singole agevolazioni e dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. I datori di lavoro precedentemente esclusi che non abbiano mai fruito delle agevolazioni in esame devono presentare una richiesta attraverso il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, selezionando la voce “Altre Agevolazioni” e indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti. Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione del testo integrale della circolare n. 80 del 24 luglio 2026, disponibile sul portale istituzionale www.inps.it. (Inform)

 

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