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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

In Commissione Esteri la ratifica della Convenzione tra il Italia e Panama contro le doppie imposizioni sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali

CAMERA  DEI DEPUTATI

 

Porta: “la Convenzione può costituire un valido strumento giuridico-economico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti nella realtà panamense,poiché li aiuta ad avere maggiore competitività rispetto alle imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati”

 

ROMA – Ha preso il via alla Commissione Esteri della Camera l’esame del disegno di legge  di ratifica della Convenzione tra il Italia e Panama, siglata il 30 dicembre 2010, volta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e che ha anche lo scopo di prevenire le evasioni fiscali.

Nel corso della seduta il relatore Fabio Porta ha in primo luogo evidenziato come la Convenzione italo-panamense contro le doppie imposizioni sul reddito, analogamente ad altre intese bilaterali già esaminate dalla Commissione Esteri, possa costituire un valido strumento giuridico-economico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti nella realtà panamense, in quanto li pone in condizione di avere maggiore competitività rispetto alle imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati. Da Porta è stato inoltre rilevato come le norme della convenzione siano modulate sulla base degli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), fatta eccezione per alcuni punti riguardanti gli aspetti particolari dei sistemi fiscali dei due Paesi.

Passando all’illustrazione dei contenuti dell’Accordo Porta ha poi segnalato come, per quanto riguarda le imposte per l’Italia , siano state prese in considerazione quelle sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),  sul reddito delle società (IRES) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il relatore ha inoltre ricordato come, in merito al concetto di “residente di uno Stato contraente”, per quanto riguarda persone diverse dalle quelle fisiche sia stato previsto il riferimento al principio della “direzione effettiva” che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana.

Da Porta è stato altresì rilevato come la tassazione dei redditi immobiliari, in base al modello dell’Ocse, sia prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili delle imprese, sia stato accolto il principio generale secondo il quale gli stessi siano imponibili nello Stato di residenza dell’impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione; in quest’ultima ipotesi lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione avrà il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.  Segnalato inoltre da Porta il rilievo che assumono le disposizioni dell’Accordo che disciplinano le altre categorie di redditi di maggior interesse: dividendi, interessi e canoni. Per quanto riguarda la disciplina dei dividendi, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, si registra la presenza di un’aliquota differenziata di ritenuta nello Stato della fonte del 5 per cento per partecipazioni societarie uguali o superiori al 25 per cento, ovvero del 10 per cento per gli altri casi; analogamente si prevede l’applicazione di una “branch tax” addizionale, nello Stato dove si trova la stabile organizzazione, sugli utili imponibili ; tale “branch tax” addizionale non potrà in ogni caso superare il 5 per cento degli utili. Porta ha anche rilevato come, che anche in materia di canoni – posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente –  sia prevista un’aliquota massima di ritenuta nello Stato della fonte, del 10 per cento.

A seguire il relatore ha ricordato l’introduzione al punto 5 del Protocollo aggiuntivo, di una disposizione antielusiva riguardante l’alienazione di quote azionarie.  Per quanto poi riguarda il metodo per evitare le doppie imposizioni, Porta ha osservato come anche in questo Trattato internazionale sia stato adottato, per l’Italia, il metodo dell’imputazione ordinaria che limita l’ammontare del credito relativo all’imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Panama nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sul fronte dello scambio delle informazione Porta ha poi posto in risalto come l’accordo raggiunto a tale riguardo rifletta interamente i più recenti standard dell’Ocse, compreso il superamento del segreto bancario. Una scelta pienamente soddisfacente per l’Italia e in piena concordanza con gli obiettivi di lotta all’evasione fiscale. Sempre per quanto concerne

il contrasto a manovre elusive è stata concordata l’introduzione nella convenzione di disposizioni antiabuso e antievasive di carattere generale (articolo 28, in materia di limitazione dei benefici). Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall’attuazione dell’Accordo Porta ha rilevato come la relazione tecnica li preveda intorno agli 380.000 euro, imputabili ad una diminuzione del gettito per interessi, dividendi e canoni.  Raccomanda infine da Porta una rapida approvazione del disegno legge di ratifica in discussione che si andrà ad affiancare all’Accordo bilaterale per la promozione e protezione degli investimenti, già entrato in vigore, e che consoliderà il quadro giuridico che disciplina l’intensa cooperazione economica tra Italia e Panama. Dopo le parole del vice ministro degli Esteri Mario Giro, che si è associato alle considerazioni del relatore, il presidente della Commissione Fabrizio Ccchitto ha annunciato l’invio del provvedimento in esame alle Commissioni competenti per l’espressione dei pareri. (Inform)

 

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