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In Commissione Esteri – Difesa del Senato l’esame dei disegni di legge di ratifica ed esecuzione dell’emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra Italia e Principato di Monaco

SENATO DELLA REPUBBLICA

L’emendamento in via di ratifica intende modificare la Convenzione vigente allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati

 

ROMA – La Commissione Esteri – Difesa del Senato ha esaminato i disegni di legge di ratifica ed esecuzione dell’emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra Italia e Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

Sono due i disegni di legge in esame, entrambi di iniziativa parlamentare e di identico contenuto, che vengono unificati in un unico testo base su proposta della presidente della Commissione Stefania Craxi, accolta dalla Commissione stessa.

Illustrando il testo, Craxi – che ha sostituito il relatore impossibilitato a partecipare – ricorda che la Convenzione generale di sicurezza sociale, entrata in vigore nell’ottobre 1985, consente ai cittadini di uno dei due Paesi contraenti residenti nel territorio dell’altro Paese di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Paese, delle disposizioni relative – fra le altre – all’organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità, morte, all’assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari. Sempre nell’ottobre 1985 è entrato in vigore anche l’Accordo amministrativo complementare, siglato nel febbraio 1982, con cui sono regolamentate le modalità di applicazione della Convenzione ed individuate le autorità amministrative competenti, in ciascuno dei due Stati parte, alla gestione della stessa. Per l’Italia le autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono individuate nell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nell’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), nell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), nell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e nelle unità sanitarie locali.

L’emendamento in via di ratifica intende modificare la Convenzione vigente allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell’altro Stato – spiega la relatrice, – in ragione di quanto espressamente richiesto dall’ordinamento monegasco in materia. Il testo convenzionale vigente, infatti, prevede in via generale il principio dell’applicabilità della legislazione del Paese del luogo di lavoro per i lavoratori cittadini di uno dei due Stati contraenti e occupati nel territorio dell’altro Stato; la proposta emendativa in esame è finalizzata ad apportare una ulteriore eccezione a tale principio generale, includendovi anche l’assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un’attività in telelavoro o a distanza nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il cui domicilio sia fissato nel territorio dell’altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell’orario di lavoro settimanale continui a svolgersi nei locali del datore di lavoro stesso. L’emergenza seguita alla diffusione della pandemia da COVID-19 ha reso quanto mai urgente tale modifica, stanti i numerosi lavoratori che, pur residenti in Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco. Gli ulteriori articoli dell’emendamento riguardano le verifiche da parte delle autorità competenti del rispetto delle condizioni previste dal testo convenzionale, e stabiliscono anche che le nuove norme siano attuate nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del diritto internazionale ed europeo per quanto applicabili e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei Paesi contraenti. Da ultimo, l’emendamento individua le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative della nuova disciplina e i termini per la sua entrata in vigore. Entrambi i disegni di legge di ratifica non prevedono oneri a carico della finanza pubblica. L’emendamento inoltre non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.Il seguito dell’esame congiunto viene, quindi, rinviato ad altra seduta. (Inform)

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