SENATO DELLA REPUBBLICA
Nelle dichiarazioni di voto Di Biagio (Pi) segnala come la riformulazione, dovuta a vincoli di budget, non rispecchi lo spirito originario della proposta sostenuta insieme ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. “Un primo passo positivo – afferma, augurandosi che esso dia il via ad una modifica complessiva della questione Imu per gli italiani all’estero
ROMA – Il Senato ha approvato ieri la conversione in legge, con alcune modifiche, del decreto recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, il mercato delle costruzioni ed Expo 2015, che passa ora all’esame della Camera. Il testo del provvedimento include anche l’emendamento approvato ieri sull’esenzione Imu per l’abitazione posseduta in Italia dei pensionati italiani residenti all’estero (vedi anche http://comunicazioneinform.it/approvato-dal-senato-un-emendamento-che-riconosce-come-prima-casa-lunico-immobile-di-proprieta-dei-pensionati-italiani-residenti-allestero/).
Nel corso delle dichiarazioni di voto al provvedimento segnaliamo in particolare quella di Aldo Di Biagio (Pi), eletto nella ripartizione Europa, che, dichiarando il voto favorevole del suo gruppo di appartenenza, ha richiamato le ragioni della riformulazione dell’emendamento rispetto al testo da lui stesso presentato insieme ad altri parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. La proposta originaria, “da me sollecitata e sostenuta insieme ai colleghi eletti all’estero – rileva Di Biagio, riguardava infatti “la formulazione dell’imposta Imu per i connazionali non residenti in Italia ma proprietari di immobili sul territorio di origine”, mentre la sua attuale formulazione, riadattata “per ragioni di copertura finanziaria” e approvata dall’Aula, “si rivolge solo ai proprietari pensionati”. Essa quindi “non rispecchia lo spirito originario del nostro emendamento – tiene a sottolineare Di Biagio, – ma rappresenta comunque un primo significativo passo verso la rettifica di una normativa, a mio parere, illegittima”. Una rettifica che “si colloca in un percorso pluriennale di confronto e di sollecitazione del Governo – ricorda il parlamentare, segnalando come questo primo intervento riguardi la tutela “della categoria forse più delicata, fatta di persone di una certa età che molto spesso vivono in condizioni di disagio economico”. “Certamente non si può considerare questa come una vittoria, ma come una giusta direzione, che aprirà la strada a una rettifica completa nei prossimi provvedimenti – afferma Di Biagio, che ritiene il ddl approvato, nel suo complesso, “una risposta importante”, che individua “delle politiche pubbliche innovative, che intervengono sulle dinamiche delle locazioni e degli affitti, coinvolgendo attivamente i privati e combattendo l’abusivismo edilizio”, con in più il “valore aggiunto” di misure volte a superare “quei disagi e quelle emergenze che condizionano anche cittadini non residenti sul territorio nazionale”. Espresso rammarico invece per la “mancata approvazione degli emendamenti che prevedevano la riduzione del valore dell’Imu al 4 per mille in caso di canone calmierato o per le abitazioni collocate in Comuni dove sussiste un’emergenza abitativa, che avrebbe consentito l’accesso ad un canone sostenibile alle fasce più deboli e nel contempo avrebbe avuto il merito di rianimare il mercato dell’affitto”.
“L’austerity che ha condizionato questo ultimo percorso dell’iter del provvedimento non ce lo fa salutare con lo stesso entusiasmo con cui questo è uscito dalle Commissioni referenti – ammette Di Biagio, segnalando come vincoli di budget abbiano “condizionato molte proposte interessanti e fattive”. Resta insomma “ancora molto da fare sul versante dell’emergenza abitativa”, compresa una “significativa opera di costante controllo e feedback da parte delle autorità competenti” su decreti attuativi e provvedimenti collegati.
Di seguito riportiamo il testo dell’emendamento approvato, così come riformulato dal relatore Franco Mirabelli (Pd), per esigenze di bilancio, rispetto al testo originariamente presentato.
«Art. 9-bis.
(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero)
1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “, l’unità immobiliare posseduta” fino a: “non risulti locata” sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso’.
2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014».
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