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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Esaminato dalla Commissione Esteri il provvedimento di ratifica dei trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Costa Rica

CAMERA DEI DEPUTATI

La relatrice Fucsia Nissoli (FI-PdL): “Tali strumenti giuridici sono volti ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l’Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità”

 

ROMA – Alla Commissione Esteri della Camera dei Deputati ha preso il via la discussione sulla ratifica dei trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale  tra l’Italia e il Costa Rica, siglati a Roma il 27 maggio 2016.

Le intese sono state illustrate dalla relatrice Fucsia Nissoli  (FI-PdL) che ha sottolineato come il trattato di estradizione tra Italia e Costa Rica vada ricompreso nell’ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l’Italia ed i Paesi extra-Ue, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. In proposito la relatrice ha precisato come il Trattato abroghi la vigente Convenzione tra Italia e Costa Rica per la reciproca estradizione dei malfattori firmata a Roma il 6 maggio 1873, sostituendola con uno strumento aggiornato ed in linea con la situazione attuale dove, in conseguenza delle assai intense relazioni bilaterali, si verifica anche un incremento dei fenomeni criminali che coinvolgono i due Paesi. La Nissoli ha anche ricordato che l’intesa sull’estradizione si componga  di un breve preambolo e di 22 articoli. Con il primo articolo gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale), sia per consentire l’esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). Su questo punto la relatrice ha precisato come , nel caso di estradizione processuale, sarà necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l’estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L’estradizione sarà inoltre concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione). La Nissoli  si è poi soffermata sia sull’articolo 3, che riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell’estradizione, sia sull’articolo 5 che riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. La relatrice ha anche parlato dell’articolo 11 che riguarda il principio di specialità. “In caso di accoglimento della domanda di estradizione, – ha spiegato la Nissoli – tale principio (rule of speciality) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all’originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni”.

Passando ad illustrare il Trattato di assistenza giudiziaria penale tra Italia e Costa Rica, la Nissoli rilevato come nell’accordo, volto a promuovere collaborazione bilaterale su questa materia, le parti si impegnino a prestarsi assistenza giudiziaria in termini di ricerca e identificazione delle persone, notifiche, citazioni di testimoni e parti offese, trasmissione di documenti e perizie, assunzione di testimonianze e svolgimento di interrogatori, trasferimento di persone detenute per il compimento di atti processuali, esecuzione di indagini, ispezioni, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni, in ogni procedimento concernente reati la cui repressione sia di competenza dello Stato richiedente. La relatrice ha poi segnalato come nel trattato, composto da 27 articoli preceduti da un breve preambolo, l’articolo 3 disciplini le ipotesi di rifiuto o rinvio dell’assistenza, mentre  l’articolo 4 individua nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella Oficina de Asesorìa Tecnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalìa General della Repubblica del Costa Rica le autorità centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza. La relatrice ha anche sottolineato come l’articolo 19 del trattato contempli la possibilità che le parti prestino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati. Segnalati infine gli articoli 20, 21 e 22 che disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell’altro Stato. Per quanto poi concerne la copertura degli oneri finanziari dei trattati la Nissoli ha spiegato come a questi si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Maeci. (Inform)

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