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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Avviato dalla Commissione Esteri – Difesa del Senato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dei Trattati fra Italia e Vietnam di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023

SENATO DELLA REPUBBLICA

 

ROMA – La Commissione Esteri-Difesa del Senato l’esame avviato l’esame dei provvedimenti di ratifica dei Trattati tra Italia e Vietnam in tema di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale, siglati a Roma nel 2023. La senatrice Giovanna Petrenga (Gruppo Civici d’Italia-UDC-Noi Moderati), in qualità di relatrice ha illustrato il provvedimento finalizzato all’intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione dell’Italia con gli Stati non appartenenti all’Unione europea, con l’obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità e il reinserimento sociale dei condannati. La relatrice ha spiegato come il primo dei tre accordi – quello relativo all’estradizione – si componga di 26 articoli ed è finalizzato a rafforzare e rendere più efficace la cooperazione giudiziaria fra i due Paesi, conformemente ai principi del diritto internazionale. Italia e Vietnam, in particolare, si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni in esso previste, le persone ricercate dalle autorità giudiziarie dell’altro Paese che si trovino nel proprio territorio, sia al fine di eseguire una misura privativa della libertà disposta nell’ambito di un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l’esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva). L’estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, secondo il cosiddetto principio della doppia incriminazione (articolo 2). Petrenga ha poi rilevato come ai fini della determinazione della sussistenza della doppia incriminazione, sia peraltro irrilevante l’eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto. Per l’estradizione processuale l’accordo prevede inoltre un limite di pena non inferiore a un anno di detenzione nel massimo edittale. Per l’estradizione esecutiva è previsto un limite di pena pari a sei mesi, quale minimo residuo da scontare. Il testo contempla ipotesi di diniego dell’estradizione nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena (articolo 3), e disciplina i motivi di rifiuto facoltativi (articolo 4). Viene, inoltre, previsto il diritto per le Parti di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per concederla, anche se è previsto che lo Stato richiedente possa chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese, o la mera esecuzione della pena nel territorio della Parte richiesta, senza necessità di un nuovo processo (articolo 5). Ulteriori disposizioni riguardano – fra le altre – le modalità per la formulazione delle domande di estradizione (articoli 7-8), per l’applicazione del “principio di specialità” in favore della persona estradata, secondo cui essa non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione (articolo 10), per la consegna della persona richiesta (articolo 14) e per l’estradizione semplificata (articolo 16). La relatrice ha poi spiegato che la cooperazione di cui al secondo Trattato bilaterale – quello sul trasferimento delle persone condannate – non è attuabile nel nostro ordinamento in forza della mera cortesia internazionale e della reciprocità, richiedendo tuttora il codice di procedura penale italiano (articolo 731 cod. proc. pen.) la sussistenza di una specifica base giuridica convenzionale. L’accordo bilaterale in esame, composto da 27 articoli, consente in linea di principio che il cittadino di uno degli Stati contraenti, che abbia riportato nell’altro Stato una condanna definitiva a pena privativa della libertà personale, sia trasferito in vista dell’esecuzione di detta sentenza nel proprio Paese di origine e, quindi, nel luogo che, in ragione dei rapporti personali e degli interessi di varia natura ivi mantenuti, appare il più idoneo a favorirne la riabilitazione ed il reinserimento sociale. La finalità dell’intesa è, infatti, essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari. Il testo prevede che il trasferimento possa avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell’altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a un anno, il fatto che abbia dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d’accordo sul trasferimento (articolo 4). Perché si possa provvedere al trasferimento occorre, altresì, – ha precisato Petrenga – che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata dalle Parti (articolo 5). Ulteriori articoli disciplinano, fra l’altro, i documenti richiesti per dare luogo al trasferimento (articolo 7), le modalità di consegna della persona trasferita (articolo 11) e le modalità di esecuzione della condanna nel Paese che riceve la persona (articolo 12). La relatrice ha poi spiegato come il il terzo trattato – quello di assistenza giudiziaria – composto da 24 articoli, sia volto a migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, puntando a disciplinare in modo preciso il settore dell’assistenza giudiziaria penale, adeguando il quadro giuridico all’evoluzione dell’attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi. La relatrice ha anche aggiunto che l’ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali – tra l’altro – l’acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed informazioni, l’assunzione di dichiarazioni, il trasferimento di persone condannate e detenute ai fini della partecipazione ad attività di indagine o dell’assunzione di prove, l’effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi e degli strumenti del reato, lo scambio di informazioni, comprese quelle riguardanti rapporti bancari e finanziari, e, in generale, ogni altra forma di assistenza compatibile con l’oggetto del Trattato che non sia in contrasto con la legislazione della Parte Richiesta (articolo 1). I successivi articoli individuano nel Ministero della Giustizia italiano e nella Procura suprema del Popolo le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti (articolo 2), stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza (articolo 3), le modalità per opporvi un rifiuto o un differimento (articolo 4) e le modalità di esecuzione delle richieste (articolo 5).  La relatrice ha poi sottolineato come il disegno di legge di ratifica dei Trattati in esame si componga di 4 articoli. Gli oneri economici complessivi derivanti dall’attuazione del provvedimento sono valutati dall’articolo 3 in complessivi 125.411 euro annui a decorrere dal 2026, di cui oltre 31.000 euro annui per il Trattato di estradizione, oltre 21.000 euro annui per il Trattato sul trasferimento delle persone condannate e oltre 73.00 euro annui per il Trattato di assistenza giudiziaria penale. L’intervento normativo in esame, conclude la relatrice, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, con l’ordinamento europeo né con altri obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia. Il seguito dell’esame è stato rinviato ad altra seduta. (Inform)

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