CAMERA DEI DEPUTATI
Dell’intesa stipulata nel febbraio 2010 potranno beneficiare oltre 7600 cittadini italiani residenti in Israele. Il testo è stato trasmesso alle Commissioni competenti per il parere di merito
ROMA – E’ iniziato alla Commissione Esteri della Camera l’esame del provvedimento di ratifica dell’accordo fra Italia e Israele sulla previdenza sociale stipulato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. La seduta è stata aperta dal relatore Mariano Rabino che ha spiegato come questa intesa abbia lo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali, e in particolare, garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati nel nostro Paese, grazie anche alla trasferibilità delle prestazioni previdenziali, con il presupposto di poter accedere alla totalizzazione dei contributi versati solamente nei due diversi regimi previdenziali.
Nell’accordo, che si compone di 28 articoli, vengono in primo luogo individuate le autorità competenti, ovvero il ministero degli Affari e Servizi Sociali israeliano, e il ministero italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali, e le gestioni assicurative italiane e israeliane cui si applicherà l’accordo. L’intesa, che garantisce parità di trattamento e riguarderà persone che siano o siano state soggette alla legislazione previdenziale di uno degli Stati contraenti e altre persone titolari di diritti derivati (essenzialmente i familiari), prevede la trasferibilità territoriale delle prestazioni di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda nell’altro Stato contraente rispetto alla propria nazionalità. Una persona che svolgerà attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato. Diverso il caso dei subordinati impiegati in entrambi gli Stati o dei lavoratori autonomi, i quali saranno invece soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato di residenza. Saranno invece soggetti solo alla legislazione dello Stato contraente di origine gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate, inviati a lavorare nel territorio dell’altro Stato. Nell’intesa si prevede inoltre, all’articolo 7, che un lavoratore dipendente inviato da un’impresa nel territorio dell’altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, a meno che il periodo del distacco non superi i due anni. Qualora il distacco si prolunghi oltre i due anni, comunque, le autorità o istituzioni competenti potranno convenire che la persona rimanga per ulteriori due anni ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine. Per i lavoratori impiegati su navi si prevede il mantenimento del regime di sicurezza sociale del paese di appartenenza dell’imbarcazione, così come per i lavoratori impegnati nell’’autotrasporto o nei voli internazionali, cui si applicherà il regime previdenziale della Parte contraente in cui ha sede la compagnia dai cui dipendono. L’accordo prevede inoltre la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi inferiori a 12 mesi, pertanto non suscettibili a dare diritto a una prestazione previdenziale, che potranno essere ricollegati dall’Istituzione competente dell’altra parte contraente ai versamenti effettuati nell’ambito della propria giurisdizione, ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali. Gli articoli 13 e 14 riguardano specificamente la legislazione israeliana, rispettivamente in materia di pensione di vecchiaia o ai superstiti e di pensioni di invalidità. In relazione a tali normative si prevedono i criteri per la totalizzazione delle contribuzioni. L’articolo 15 si sofferma sull’applicazione della legislazione italiana per la totalizzazione contributiva ad entrambi i casi previsti per Israele dai precedenti due articoli, dunque sia per le pensioni di invalidità, che per quelle di vecchiaia e a favore dei superstiti. Il successivo articolo 16 tratta della metodologia di calcolo, da parte delle competenti autorità italiane, delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, tenendo conto dei criteri per la totalizzazione contenuti nell’accordo in esame.
Specificati infine dal relatore sia gli oneri di applicazione dell’Accordo, che sono valutati in 433.000 euro per il 2014, 490.000 euro per il 2015 e 1.719.000 euro a decorrere dal 2016, sia precise ipotesi sul numero dei beneficiari dell’intesa, ovvero 7.664 cittadini italiani residenti in Israele. Un calcolo effettuato in relazione alle previsioni di una totalizzazione delle sole contribuzioni versate in Italia o in Israele, con esclusione di quelle relativa a paesi terzi, e di una quota del 20% circa di coloro che si avvarranno dei benefici dell’Accordo rispetto al totale dei lavoratori o pensionati italiani residenti in Israele. In questo ambito è anche previsto, a seguito dell’entrata in vigore dell’intesa, un calo degli oneri previdenziali per l’INPS collegati alla legge 189 del 2002.
Dopo le parole del sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, che si è associato alle considerazioni del relatore e si è riservato di rispondere nel proseguo del dibattito alle domande dei deputati, Maria Edera Spadoni (M5S) ha sollevato dubbi in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, che distoglie risorse dal Fondo per le politiche sociali già significativamente decurtato da precedenti interventi legislativi. La deputata ha inoltre chiesto se il riconoscimento dei diritti previdenziali sia esteso anche a lavoratori italiani residenti in territori occupati non riconosciuti dall’Italia. Dal canto suo Lia Quartapelle Procopio (Pd) ha sollecitato la rapida approvazione del provvedimento, ricordando l’importanza che l’accordo riveste per circa 7 mila cittadini italiani residenti in Israele.
Il provvedimento sarà ora trasmesso alle Commissioni competenti per l’espressione dei pareri. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 15 di lunedì 20 ottobre. (Inform)