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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Alla Commissione Affari Esteri l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale

SENATO DELLA REPUBBLICA

Illustra contenuto e finalità la relatrice Ornella Bertorotta (M5S)

 

ROMA – All’esame della Commissione Affari Esteri del Senato il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016, già approvato dalla Camera dei Deputati.

Ad illustrarne il contenuto la relatrice Ornella Bertorotta (M5S) che segnala come l’intesa ricalchi sostanzialmente il modello predisposto dall’Ocse, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale, sia in linea con gli orientamenti condivisi dall’Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale e abbia lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali e lo scambio di informazioni in materia fiscale, per garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza.

L’Accordo definisce oggetto e campo di applicazione, gli ambiti giurisdizionali e le imposte oggetto del possibile scambio informativo, ovvero – per l’Italia – l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), l’imposta sul reddito delle società (Ires), l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), l’imposta sul valore aggiunto (Iva), quella sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive. Vi sono contenute anche le definizioni necessarie ad eliminare possibili difformità interpretative nell’applicazione del testo, le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, con la disciplina della tipologie di informazioni che possano essere richieste e prevedendo, fra l’altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standard dell’Ocse in materia. Indicate dall’Accordo anche le modalità per effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché le circostanziate ipotesi in cui sia possibile per una delle parti sottrarsi alla richiesta informativa; il principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni; la disposizione che i costi ordinari sostenuti per fornire l’assistenza informativa siano a carico della parte interpellata, quelli straordinari a carico della richiedente; le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione del testo; la disciplina dell’entrata in vigore e la modalità di denuncia del testo bilaterale.

La relatrice segnala infine che non sono previsti oneri finanziari né presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento comunitario. Il provvedimento si pone invece a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa e di contrasto all’evasione fiscale internazionale.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato ad altra seduta. (Inform)

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