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Italia-Cina, dopo il sì del Senato approvata dall’Aula della Camera la ratifica dell’accordo per eliminare le doppie imposizioni fiscali

CAMERA DEI DEPUTATI

 

ROMA – Dopo l’approvazione del Senato, è arrivata anche quella della Camera: si tratta della ratifica dell’accordo siglato nel 2019 tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. Il relatore Andrea Di Giuseppe (FdI – ripartizione America settentrionale e centrale) ha ricordato l’approvazione del Senato avvenuta nel settembre scorso. Per il relatore, l’accordo rappresenta un aggiornamento dell’attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi e ne adegua le disposizioni ai più recenti standard internazionali. Il testo si ispira al modello di convenzione elaborata nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico utilizzata da tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all’evasione fiscale internazionale. L’obiettivo è quello di consentire alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi di avere un quadro normativo più certo per le loro attività nel nostro Paese. Di Giuseppe ha inoltre ricordato che il Presidente del Consiglio ha recentemente sottoscritto, durante la sua missione a Pechino, il Piano d’azione per il rafforzamento del partenariato strategico globale Cina-Italia (2024-2027), che delinea meccanismi per rafforzare e rilanciare la cooperazione in diversi ambiti di comune interesse tra Italia e Cina. Più nel dettaglio, l’intesa in esame, che si compone di 30 articoli e di un protocollo, si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti, in relazione all’imposizione sui redditi; in particolare, per la parte italiana, all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all’imposta sul reddito delle società (IRES) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva. Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale e delle nozioni di residenza e di stabile organizzazione, il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari, il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate e di quelli derivanti dall’esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione. Ulteriori norme disciplinano, quindi, le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo in via generale la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo, al contempo, specifiche ipotesi di tassazione concorrente. Sono altresì disciplinate le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti, da lavoro subordinato, quelle relative ai compensi ricevuti dagli amministratori di società, da attività artistiche e sportive, da pensioni e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche. Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti, nonché di professori e insegnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti. Il relatore ha anche spiegato come l’accordo ponga , altresì, una regola di carattere generale, secondo cui un reddito non disciplinato negli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato. Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l’accordo prevede, per entrambe le parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria. L’intesa pone, altresì, una norma antiabuso in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE-G20, un principio di non discriminazione, una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell’accordo e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità. Il testo prevede, infine, che le disposizioni dell’accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari. Il relatore ha anche spiegato che il protocollo annesso all’accordo si compone di 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche e allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali. Quanto al disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli: in particolare, l’articolo 3 prevede che agli oneri economici derivanti dall’attuazione del provvedimento, valutati in 10,86 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Economia per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Esteri. Nel corso del dibattito il Viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli ha parlato di un accordo molto importante, che serve a ridefinire tutto il quadro delle collaborazioni economiche e finanziarie con la Cina: ciò fa parte, peraltro, di una serie di relazioni che culminano con la visita del Presidente della Repubblica. Per Cirielli questa iniziativa sostiene le relazioni con il Governo cinese, ma soprattutto a sostenere anche le nostre aziende che in questo momento lavorano con una concorrenza più complessa, perché anche altri Paesi europei hanno già  stipulato accordi con la  Cina sulla doppia imposizione. (Inform)

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