CAMERA DI DEPUTATI
ROMA – E’ stata avviata dalla Commissione Esteri alla Camera la discussione sulla ratifica della convenzione tra Italia e Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali: la convenzione è fatta a Roma nel 2009, con scambio di note emendativo del 2014. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato. Patrizia Marrocco (FI), relatrice, in premessa, ha segnalato che l’intesa in esame, sottoscritta nel 2009, due anni prima che l’ondata di rivolte della cosiddetta ‘primavera araba’ determinasse la caduta del regime del colonnello Gheddafi, è stata poi confermata mediante uno scambio di note nell’agosto 2014, che, non incidendo sui contenuti dell’intesa stessa, si è limitato unicamente a modificare la denominazione formale dello Stato libico – ora chiamato Stato di Libia – superando il precedente appellativo di Gran Giamahirya Araba Libica Popolare Socialista. La relatrice ha sottolineato come l’intesa bilaterale – che costituisce una risposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e che regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici in Italia – nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall’Italia in materia di fiscalità diretta, costituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti nei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista di una più efficace azione di contrasto all’evasione fiscale, nonché ad eventuali pratiche di abuso dei trattati. Più nel dettaglio, la relatrice ha rilevato che il testo – composto da trenta articoli e basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell’OCSE, ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici – dopo aver delimitato la sfera soggettiva di applicazione alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, definisce il proprio ambito di applicazione, prevedendo, per la parte italiana, che l’elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Si precisa, peraltro, che l’ambito di applicazione oggettivo della Convenzione risulta esteso alle imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche o giuridiche, sia per quanto riguarda il principio di non-discriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa. La Marrocco, dopo aver offerto un quadro delle definizioni generali, di quelle relative allo status di residenti, di stabile organizzazione e di imposizione nello Stato della fonte, ha osservato altresì come il testo disciplini le modalità di imposizione per i diversi tipi di redditi, annoverando – fra gli altri – i redditi immobiliari, quelli derivanti da utili delle imprese, quelli da navigazione marittima ed aerea internazionale, da imprese associate, oltre ai redditi di capitale (dividendi, interessi, canoni e utili da capitale). La relatrice ha inoltre fatto presente che ulteriori articoli disciplinano il trattamento fiscale in relazione ai redditi derivanti da professioni indipendenti, da lavoro subordinato, dai compensi e gettoni di presenza di amministratori di società e da attività artistiche o sportive, mentre in materia di pensioni, la Convenzione accoglie il principio secondo cui quelle pagate ad un residente di uno Stato contraente siano imponibili solo in quello. Dalla relatrice è stato inoltre evidenziato che altre norme riguardano la materia dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche – imponibili esclusivamente nello Stato pagatore – e l’esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, alla propria istruzione e formazione professionale. Con riferimento ai metodi per eliminare le doppie imposizioni, Marrocco ha sottolineato come, ai sensi dell’articolo 23, trovi applicazione una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dall’Italia e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi da capitale. Si prevede inoltre una procedura amichevole per la composizione di controversie relative all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all’arbitrato. Da ultimo, la relatrice fa segnalato che la Convenzione, con riferimento alla questione della cooperazione amministrativa, ha definito una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standard dell’OCSE, prevedendo in particolare il superamento del segreto bancario. Quanto al disegno di legge di ratifica, la relatrice ha rilevato che esso si compone di quattro articoli. In particolare, l’articolo 3 valuta gli oneri economici dall’attuazione del provvedimento, in 1.716.800 euro annui, a decorrere dal 2025, a carico del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l’accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Precisato inoltre come, in base alla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, tali oneri economici siano ascrivibili alla perdita di gettito da parte dell’erario italiano in relazione alla mancata tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei redditi derivanti dall’esercizio di libere professioni. Nel corso della discussione la deputata Laura Boldrini (PD) ha espresso profonde riserve sull’opportunità di procedere alla ratifica di un accordo sottoscritto quindici anni fa con un Paese – la Libia – che oggi attraversa una profonda crisi politico-istituzionale, con un Governo riconosciuto a livello internazionale che esercita la sua sovranità solo sulla Tripolitania ed un’autorità de facto che controlla la Cirenaica. Ha chiesto, quindi, alla maggioranza e al Governo di chiarire le ragioni che inducono a considerare urgente la ratifica della convenzione in esame. Il Presidente della Commissione Esteri Giulio Tremonti (FDI), pur ritenendo condivisibili le osservazioni della collega Boldrini sulla realtà libica, profondamente mutata rispetto all’epoca in cui fu firmata la Convenzione, ha precisato che l’intesa è già stata ratificata dal Senato ed è considerata prioritaria dall’Esecutivo. L’esame è stato rinviato ad altra seduta. (Inform)