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Transfrontalieri, interrogazione in Commissione Lavoro sui mancati ristori

CAMERA DEI DEPUTATI

 

Sottosegretario al Lavoro Puglisi: il ritardo nell’emanazione del decreto attuativo è dovuto alla necessità di chiarire aspetti che la norma non contempla. Giorgio Mulé (FI): cortocircuito burocratico impedisce di trovare una soluzione

 

ROMA –  E stata esaminata in Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati l’interrogazione Zangrillo: Attuazione delle disposizioni legislative in favore dei lavoratori transfrontalieri, di cui all’articolo 103-bis del decreto-legge n. 77 del 2020. L’interrogazione è stata illustrata dal cofirmatario Giorgio Mulé (Forza Italia) che ha ricordato come la medesima  questione sulle criticità nell’erogazione  dei ristori in favore dei lavoratori transfrontalieri era già stata sollevata in una passata interrogazione.

“Con il presente atto parlamentare, l’Onorevole interrogante pone il problema della situazione dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali ovvero operanti nei Paesi confinanti o limitrofi extra-UE, derivante dalla mancata emanazione del decreto attuativo previsto dall’articolo 103-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020”. Ha precisato nella sua risposta intervenendo da remoto il Sottosegretario al Lavoro Francesca Puglisi. “La norma citata, – ha continuato il sottosegretario – ha autorizzato la spesa di 6 milioni di euro, per l’anno 2020, per l’erogazione di benefici a favore dei lavoratori sopra menzionati, previa emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisca i criteri per il riconoscimento del beneficio nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma. In particolare, l’odierno interrogante, chiede un chiarimento in ordine alle criticità riscontrate nell’individuazione della platea dei beneficiari del contributo previsto dall’articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per maggiore chiarezza, – ha proseguito l’esponente del Governo – voglio ribadire che, nella predisposizione dello schema del suddetto decreto interministeriale, è risultato complesso il corretto inquadramento dell’attività svolta per l’individuazione delle tipologie di lavoratori coinvolti, in particolare per ciò che concerne i lavoratori co.co.co. o titolari di partita IVA all’estero ed è da chiarire se siano inclusi nella platea dei beneficiari anche gli iscritti alle altre casse professionali. La corretta definizione della numerosità della platea dei beneficiari della prestazione risulta indispensabile anche per la determinazione della misura individuale del contributo da erogare e della durata dello stesso nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati, di cui al comma 1, del più volte citato articolo 103-bis. Ulteriore elemento di complessità è rappresentato dall’esatta individuazione del requisito della cessazione involontaria dell’attività. Se, infatti, in ordine ai co.co.co., tale riferimento è ammissibile nei confronti del committente straniero, più problematica risulta la definizione di cessazione involontaria per i titolari di partita IVA. Inoltre, si pone anche un problema in ordine alla dichiarazione del possesso dei requisiti da parte dei lavoratori interessati per l’accesso al beneficio di cui trattasi.  Infatti, l’autocertificazione può essere ammessa solo qualora sia suscettibile di controllo nell’ambito nazionale; in ambito internazionale, la prova di eventuali requisiti è ammissibile solo attraverso lo scambio di formulari esteri, anche al fine di escludere la percezione di eventuali benefici da parte dello Stato estero (disoccupazione, pensione e altro) ovvero la ripresa dell’attività lavorativa che escluderebbe il diritto a percepire il beneficio. Da quanto ho esposto, si può comprendere che il ritardo nell’emanazione del decreto attuativo del disposto del nuovo articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è certamente dovuto ad atteggiamenti di incomprensibile inerzia dell’amministrazione che rappresento, ma bensì alla necessità di chiarire aspetti che la norma, nella sua genericità, non contempla. Al riguardo, per maggiore chiarezza, – ha rilevato il sottosegretario – voglio anche ricordare quale è stata la genesi della norma di cui trattiamo, che ha introdotto i benefici a favore dei lavoratori frontalieri. Tale disposizione, di iniziativa parlamentare, scaturita dunque dal dialogo interistituzionale tra Governo e Parlamento, è stata assentita, per la relazione tecnica, dal Ministero dell’economia e delle finanze che, oggi, in qualità di amministrazione concertante, dovrà rendere il proprio assenso sulla bozza di decreto in fase di predisposizione. Di conseguenza, non posso che ribadire che l’amministrazione che rappresento sta facendo quanto possibile per addivenire ad una rapida definizione del provvedimento di cui si invoca l’emanazione”. In sede di replica il deputato Mulè, dopo aver rilevato il cortocircuito burocratico che impedisce al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trovare una soluzione al problema, – si è detto mortificato “per lo Stato italiano, che si dimostra incapace di applicare una legge in vigore nell’ordinamento nazionale, lasciando inattuati i diritti dei lavoratori”. In proposito Melè ha annunciato che proseguirà a impegnarsi perché le amministrazioni coinvolte diano finalmente seguito alla volontà del legislatore, “erogando i contributi cui i lavoratori transfrontalieri hanno diritto”. (Inform)

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