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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Scambio di informazioni in materia fiscale tra Italia e Principato di Andorra

CAMERA DEI DEPUTATI

La relazione sull’Accordo, già approvato dal Senato, di Fucsia Nissoli (DS-CD)

 

ROMA – Approvazione definitiva, nell’Aula di Montecitorio, del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.

La relatrice Fucsia Fitzgerald Nissoli (Democrazia Solidale – Centro Democratico) ha spiegato che l’intesa, già approvata dall’altro ramo del Parlamento, si basa sui più aggiornati standard dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Essa, infatti, è redatta in conformità al modello di Tax Information Exchange Agreement, predisposto in sede OCSE, nell’ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale.

Questo Accordo e poi è in linea con gli orientamenti condivisi dall’Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale internazionale. Esso è, infatti, volto a favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti, attraverso uno scambio di informazioni necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. In tal senso esso si inserisce nel quadro di quelle intese negoziate previste come strumenti utili per l’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità adottati dall’Unione europea.

Per il nostro Paese, oggetto del possibile scambio di informazioni possono essere le seguenti imposte: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, l’imposta delle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive. L’articolato stabilisce, anzitutto, un quadro  mirante ad eliminare possibili difformità interpretative nell’applicazione dell’Accordo, prevedendo poi le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni che, di fatto, limitano fortemente il segreto bancario in osservanza degli standard dell’OCSE in materia. Le parti contraenti possono, ai sensi dell’intesa, effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, ma ciascuna di esse può, nelle ipotesi previste, sottrarsi alla richiesta informativa, qualora ricorrano determinati presupposti. Altre disposizioni sono destinate a disciplinare la tutela della riservatezza dei dati personali oggetto di scambio di informazione, l’adozione delle modifiche legislative interne necessarie a ciascuna parte per dare attuazione all’intesa, le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione del testo e i termini per l’entrata in vigore e per l’eventuale denuncia dell’Accordo medesimo.

Nessun articolo  – ha detto infine la relatrice, eletta all’estero nella ripartizione del Nord e Centro America -è espressamente dedicato alla copertura finanziaria poiché l’Accordo rientra tra quelli che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici. (Inform)

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