ITALIANI ALL’ESTERO
Nel decreto non si fa riferimento a una possibile riapertura dei termini per la presentazione delle liste elettorali
ROMA – E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18.11.2014 il decreto legge del 18 novembre 2014 n.168 che proroga al 17 aprile 2015 la data delle elezioni dei Comites e quindi fa slittare il termine per la presentazione della domanda di iscrizione dei connazionali all’estero nell’elenco elettorale al 18 marzo 2015. Si prevede inoltre che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possano essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2015. Nel decreto legge non si fa alcun riferimento ad una possibile riapertura dei termini per la presentazione delle liste elettorali.
Riportiamo di seguito il testo integrale del decreto legge
DECRETO-LEGGE 18 novembre 2014, n. 168
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all’attività amatoriale e agonistica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di garantire la più ampia partecipazione alle votazioni da parte dei cittadini residenti all’estero e di accordare un termine più ampio per esprimere la volontà di partecipare al voto secondo la disciplina recentemente introdotta;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulteriormente le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare il termine concernente la sottoposizione a verifica presso il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco per uso scenico, nonché di altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all’attività amatoriale e allo specifico impiego in attività sportive, in considerazione delle difficoltà operative rilevate e dell’esigenza di consentire la prosecuzione dell’attività dei settori interessati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell’interno;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1 – Rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero
1. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco elettorale di cui all’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18marzo 2015. All’attuazione del presente comma si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell’esercizio finanziario 2015.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al comma 1, ultimo periodo, pari a 1.103.191 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
Art. 2 – Adempimenti relativi alle armi ad uso scenico, nonché alle armi ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 31 dicembre 2015».
Art. 3 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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