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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Parere favorevole della Commissione Esteri al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

A condizione che venga soppressa la norma che prevede l’esercizio delle funzioni dei notai presso gli Uffici delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari all’estero

ROMA – Nella seduta di ieri la Commissione Esteri del Senato ha esaminato in sede consultiva – per il parere alla Commissione Industria, commercio e turismo –  il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore Gian Carlo Sangalli (Pd) ha ricordato che l’adozione di tale legge è prevista dall’articolo 47 della legge n. 99 del 2009 con lo scopo di rimuovere, con cadenza periodica, e sulla base di specifiche indicazioni dell’Autorità garante per la concorrenza, gli ostacoli, normativi e non, alla piena liberalizzazione dei mercati, in un’ottica di concorrenza e tutela dei consumatori, anche in applicazione del diritto dell’Unione europea.

Il disegno di legge nel suo complesso non riguarda materie di competenza della Commissione Esteri, se non per un’unica questione, che è però di una certa rilevanza. L’articolo 42, al comma 3, modifica la legge sul notariato prevedendo la possibilità che i notai possano esercitare le proprie funzioni, oltre che nella sede assegnatagli in Italia, anche all’estero, negli uffici delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari.

Secondo il relatore tale previsione solleva una serie di questioni giuridiche. L’esercizio di funzioni pubbliche all’estero – quindi anche di quelle notarili – è infatti regolato, oltre che da norme di diritto interno, anche da norme internazionali e dalla disciplina dello Stato ospitante. Attualmente, ai sensi dell’articolo 28 della cosiddetta “legge consolare” (decreto legislativo n. 71 del 2011), le funzioni notarili sono esercitate dal capo dell’ufficio consolare, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge (e peraltro sono svolte dietro il solo pagamento dei diritti consolari).

Gli uffici diplomatico-consolari sono inoltre tenuti al rispetto delle norme internazionali che regolano e limitano le funzioni che possono essere svolte sul territorio estero. In questo senso l’esercizio di funzioni pubbliche negli uffici consolari da parte di personale non dipendente appare in contrasto con quanto previsto dal diritto internazionale, in particolare con la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

Il senatore Sangalli ha espresso quindi l’auspicio che la norma richiamata possa essere soppressa, anche al fine di evitare controversie con le autorità dei Paesi che ospitano le nostre rappresentanze diplomatico-consolari. Del resto, poiché le funzioni di carattere pubblicistico (ricezione atti pubblici, scritture private autenticate, testamenti, ecc.) possono già essere svolte dal personale consolare, la norma sarebbe, nei fatti, limitata alle sole attività di consulenza e cura di interessi privati, che i funzionari pubblici non possono svolgere, quindi a quelle attività professionali dei notai che sono tipicamente privatistiche.

La Commissione ha infine approvato lo schema di parere favorevole con condizione proposto dal relatore, che pubblichiamo qui di seguito.

“La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

apprezzato l’obiettivo complessivo del provvedimento, finalizzato alla rimozione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

considerate le varie obiezioni sull’ipotesi, introdotta dall’articolo 42, comma 3, che i notai possano esercitare le proprie funzioni all’estero nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari;

considerato che l’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dispone che le funzioni notarili all’estero siano esercitate dal capo dell’Ufficio consolare, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge, e che tale norma di diritto interno discende espressamente da disposizioni di diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963;

considerato che l’esercizio di funzioni pubbliche all’estero è regolato anche da norme dello Stato territoriale presso il quale sono stabilite le rappresentanze diplomatico-consolari;

tenuto infine conto delle possibili controversie che l’esercizio di funzioni notarili da parte di personale non dipendente presso gli Uffici diplomatico-consolari potrebbe determinare con le autorità statali estere presso le quali le strutture consolari e diplomatiche sono accreditate;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente condizione:

che venga soppressa la norma (contenuta all’articolo 42, comma 3, lettera b), ultimo periodo) che prevede l’esercizio delle funzioni dei notai presso gli Uffici delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari all’estero”. (Inform)

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