CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA – La Commissione Esteri della Camera dei Deputati, nella seduta di ieri, ha dato parere favorevole, con un’osservazione, alla proposta di legge recante “Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.
Al termine dell’illustrazione da parte del relatore Khalid Chaouki (Pd), la Commissione Esteri ha espresso il suo parere alla Prima Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) nel testo che qui riportiamo.
“La III Commissione, esaminata la proposta di legge recante Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, nel testo risultante dall’esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;
apprezzato l’obiettivo complessivo del provvedimento, relativo al riordino della disciplina della materia ai fini del rafforzamento degli strumenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati, da conseguire anche attraverso un’omogenea applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale;
richiamati il corpus di diritto umanitario internazionale ed europeo di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’infanzia e in particolare dei minori non accompagnati, che costituisce parte integrante dell’ordinamento del nostro Paese;
sottolineato il ruolo centrale assolto fino ad oggi da organizzazioni non governative nella protezione e gestione dei minori stranieri non accompagnati presenti in territorio italiano, come pure da organizzazioni internazionali quali l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM);
apprezzato l’ampliamento della nozione di minore straniero non accompagnato, inclusiva della fattispecie del minore richiedente asilo, finora escluso dalla definizione normativa;
apprezzata la priorità assicurata all’interesse esclusivo del minore nelle decisioni sui respingimenti alla frontiera, nella gestione di servizi dedicati all’infanzia per la prima accoglienza, nonché nelle nuove procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età del minore straniero non accompagnato;
valutata positivamente la necessità che il rimpatrio del minore straniero non accompagnato sia assistito e volontario, dovendosi tale volontà desumere da manifestazioni espresse;
valutato, altresì, positivamente l’inserimento dell’obbligo di informazione del minore rispetto al suo diritto a chiedere la protezione internazionale, unitamente alla previsione di mediatori culturali nelle delicate fasi procedurali finalizzate alla tutela di diritti fondamentali del minore straniero non accompagnato, quali il diritto alla salute, allo studio, all’ascolto nei procedimenti e all’assistenza legale;
considerata opportuna la norma relativa alla possibile esclusione della collaborazione con le autorità diplomatico-consolari del Paese di provenienza ai fini dell’identificazione o dell’attribuzione di età se il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio iniziale con il minore o quando sussistano pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell’intervento dell’autorità diplomatico-consolare;
richiamato il ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella promozione delle opportune iniziative, d’intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l’espletamento degli accertamenti;
apprezzata la previsione di un programma specifico di assistenza per i minori vittime di tratta, che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età e un’adeguata assistenza in giudizio per il risarcimento del danno;
rilevata, tuttavia, l’assenza di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al Tavolo tecnico di coordinamento nazionale, di cui all’articolo 23, chiamato ad elaborare linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati e a periodiche consultazioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati;
apprezzata, infine, la norma di cui al successivo articolo 24 relativa alla promozione da parte dell’Italia della più stretta cooperazione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori,
esprime parere favorevole con la seguente osservazione: con riferimento all’articolo 23 del provvedimento in titolo, valuti la Commissione di merito l’inserimento di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al Tavolo tecnico di coordinamento nazionale”. (Inform)