SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA – La Commissione Affari costituzionali e la Commissione Esteri del Senato hanno avviato l’esame congiunto dei disegni di legge, di iniziativa parlamentare, per la ratifica e l’esecuzione della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
Ad illustrare i contenuti dei tre provvedimenti sul tema per la Commissione Esteri è stata la relatrice Antonella Zedda (Fdi) che ha ricordato come la Carta, sottoscritta dall’Italia il 27 giugno del 2000 e in vigore dal 1° marzo del 1998, sia stata ratificata fino ad oggi da 25 Paesi membri del Consiglio d’Europa e miri a proteggere le lingue regionali o minoritarie e a promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l’eredità e le tradizioni culturali europee, e il rispetto della volontà dei singoli di poter usare tali lingue.
Il documento impegna gli Stati a promuovere le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio, sancendo il rispetto dell’area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue e la necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, e scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine.
La Carta precisa che con l’espressione “lingue regionali o minoritarie” si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell’ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati e che per “territorio” si intende l’area in cui una certa lingua è espressione di un numero di persone “tale da giustificare” l’adozione delle misure di promozione previste dalla Carta. Si garantisce tutela inoltre alle “lingue non territoriali”, ovvero di quelle non ricollegabili ad un’area geografica particolare, ma comunque usate dai cittadini di uno Stato.
Le misure presentate – spiega la relatrice – hanno lo scopo di garantire una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell’ambito della vita pubblica, e precisamente nell’insegnamento, nella giustizia, nell’attività della pubblica amministrazione, nel campo dei media e più in generale nelle attività culturali.
Viene anche previsto un apposito meccanismo di monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni e stabilito che all’atto della ratifica un Paese sottoscrittore enunci esattamente a quali lingue intenda applicare tali misure.
La relatrice ricorda poi che, in materia di tutela delle minoranze nazionali, l’Italia ha già provveduto a ratificare e rendere esecutiva la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, documento che, sottoscritto nel 1995 sempre nel quadro del Consiglio d’Europa, riserva una specifica tutela proprio alle lingue minoritarie e alla libertà per le minoranze di farne uso. L’Italia, in ogni caso, pur non avendo ancora proceduto alla ratifica della Carta, dispone di una legislazione nazionale particolarmente avanzata in materia di tutela di alcune minoranze linguistiche storiche, e ciò in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione – ricorda Zedda, richiamando in particolare la tutela garantita per legge alla lingua e cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle che, nel territorio italiano, hanno come lingua il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo. Richiamata inoltre la legge che attua la convenzione quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali che riserva una specifica tutela proprio alle lingue minoritarie e al loro uso.
La relatrice ricorda anche come nelle passate legislature siano stati presentati e discussi diversi disegni di legge per la ratifica della Carta, in ultimo anche nella XVIII legislatura, non potendo concludere l’iter di approvazione per la fine anticipata della stessa.
Ad illustrare i disegni di legge per la Commissione Esteri è Daisy Pirovano (Lega) che per esigenza di sintesi, si sofferma solo su alcuni profili. In particolare segnala che tutti e tre i disegni di legge in esame accordano l’insegnamento prescolastico a tutte le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo e, con riferimento ad uno dei tre provvedimenti, anche alle popolazioni rom e sinti. Tutti e tre i disegni di legge accordano l’insegnamento primario e secondario, e quello tecnico e professionale in modo pieno alle popolazioni slovene e tedesche, alle popolazioni parlanti il ladino e in parte notevole a quelle francesi.
Uno dei disegni di legge garantisce in forme attenuate l’insegnamento primario e secondario, e quello tecnico e professionale, anche alle popolazioni germaniche parlanti il mocheno e il cimbro.
In materia di giustizia penale tutti e tre i disegni di legge richiamati prevedono che le giurisdizioni, su domanda di parte, svolgano la procedura nelle lingue delle popolazioni tedesche, e che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate nelle lingue delle popolazioni germaniche e slovene.
In materia di giustizia civile, tutti e tre i disegni di legge prevedono l’applicabilità delle misure previste dalla Carta nelle lingue di un ampio novero di popolazioni, tra le quali uno dei provvedimenti include anche le popolazioni rom e sinti.
Relativamente all’uso della lingua da parte delle autorità amministrative e nell’ambito dei servizi pubblici, tutti e tre i disegni di legge dispongono la possibilità per le autorità amministrative di redigere documenti nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo; a queste popolazioni uno dei disegni di legge aggiunge i rom e sinti.
In relazione ai mezzi radiotelevisivi, tutti i disegni di legge richiamati stabiliscono l’obbligo di garantire l’istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue delle popolazioni germaniche dell’Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.
Relativamente alle attività e alle infrastrutture culturali, essi stabiliscono l’impegno a promuovere le iniziative e l’accesso alle opere prodotte nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate, e delle popolazioni parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo. Anche in questo caso uno di essi include rom e sinti.
Il richiamo alle medesime lingue ricorre in tutti e tre i provvedimenti anche per quanto concerne l’obbligo di opporsi alle pratiche che, nell’ambito delle attività economiche e sociali, tendono a scoraggiare l’uso delle lingue regionali.
Con riguardo agli scambi transfrontalieri, i tre i testi stabiliscono l’obbligo di applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che vincolano le parti con gli Stati in cui è usata la medesima lingua in modo identico o simile o a sforzarsi di concluderne nei settori della cultura, dell’insegnamento, dell’informazione, della formazione professionale e dell’educazione permanente, con riferimento alle lingue delle popolazioni slovene e croate .
Con riferimento alla programmazione televisiva, tutti i disegni di legge in esame dettano misure specifiche in materia; uno dei tre include, in collaborazione con le università, anche la programmazione e la trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle che, nel territorio italiano, hanno come lingua il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.
Sono previsti inoltre norme e strumenti per il monitoraggio della Carta, affidando tale competenza al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno. Uno dei tre disegni di legge attribuisce inoltre alla Presidenza del Consiglio, e più precisamente al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con le Regioni, con le Province autonome di Trento e di Bolzano e con i Ministeri interessati, la competenza per l’attuazione della Carta. Prevista inoltre in un caso l’istituzione della Conferenza nazionale sulle minoranze, quale sede di partecipazione e di confronto tra i soggetti e gli organismi interessati dalla trattazione delle questioni inerenti alla tutela delle minoranze.
Tutti i disegni di legge in esame recano norme di salvaguardia, prevedendo che, ai fini di quanto previsto dalla Carta in materia di statuti attuali di protezione, siano comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.
Nessuno dei provvedimenti in esame reca indicazioni relative alla copertura finanziaria.
La relatrice conclude la sua illustrazione invitando a valutare l’opportunità di acquisire la documentazione depositata nel corso del ciclo di audizioni svolte sul tema nelle precedenti legislature.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato ad altra seduta. (Inform)