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La Commissione Esteri della Camera ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra Italia e Principato di Monaco

CAMERA DEI DEPUTATI

 

ROMA – La Commissione Esteri della Camera dei Deputati ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra Italia e Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

La relatrice Patrizia Marrocco (Fi-Ppe) ha illustrato il testo, già approvato in prima lettura dal Senato, ricordando che la Convenzione in titolo, entrata in vigore nell’ottobre del 1985, consente ai cittadini dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell’altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo, delle disposizioni di sicurezza sociale, relative, fra le altre, all’organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte, all’assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari. Ha inoltre segnalato che sempre nell’ottobre 1985 è entrato in vigore anche l’Accordo amministrativo complementare, che regolamenta le modalità di applicazione della Convenzione e individua le autorità amministrative competenti, in ciascuno dei due Stati. Per l’Italia le autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono individuate nell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nell’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), nell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), nell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e nelle unità sanitarie locali.

L’Emendamento è stato sottoscritto dalle Parti durante l’emergenza da COVID-19 – ricorda la relatrice – ed è inteso ad integrare la Convenzione, allo scopo di disciplinare il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell’altro Stato. In base alla modifica introdotta, i lavoratori da remoto residenti in Italia potranno essere soggetti alla legislazione sociale monegasca, durante tutto il periodo della loro attività per conto di un’impresa presente sul territorio del Principato e viceversa. Da parte italiana la modifica appare importante perché, in caso contrario, le aziende monegasche avrebbero un aggravio amministrativo (per la gestione dei contributi previdenziali), che potrebbe indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro o l’impiego di personale italiano. Più nel dettaglio si evidenzia che viene previsto l’assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un’attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell’altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell’orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso.

Vengono inoltre regolate le verifiche da parte delle autorità competenti del rispetto delle condizioni previste dal testo convenzionale, stabilendo che le nuove norme siano attuate nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del diritto internazionale ed europeo per quanto applicabili e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei Paesi contraenti, dunque senza oneri per la finanza pubblica. Da ultimo, l’Emendamento individua le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative della nuova disciplina e i termini per la sua entrata in vigore. Il seguito dell’esame viene quindi rinviato ad altra seduta. (Inform)

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