CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA – La Commissione Esteri della Camera dei deputati ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall’altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. Ad illustrare il testo il relatore Paolo Formentini (Lega) che ha ricordato come l’intesa sia stata sottoscritta in occasione del vertice Asia-Europe Meeting del 19 ottobre 2018, unitamente all’accordo sulla protezione degli investimenti il cui esame è stato concluso dalla Commissione il 5 luglio scorso, in vista dell’approvazione definitiva da parte dall’Assemblea.
Ricorda inoltre che Singapore è il primo partner commerciale dell’UE nel sud-est asiatico, con un interscambio commerciale che supera i 50 miliardi di euro; Singapore è anche il quinto partner dell’UE a livello mondiale nel settore dei servizi, con oltre 10 mila imprese europee che hanno creato i propri uffici/hub regionali nella città Stato.
L’accordo in esame sostituisce l’accordo di cooperazione del 1980 ed è stato fin qui ratificato da 20 Stati membri dell’UE. La sua finalità è contribuire al consolidamento del partenariato globale tra l’Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali.
Il testo – precisa il relatore – riconosce quale elementi essenziali dell’intesa il rispetto dello Stato di diritto, dei princìpi democratici e dei diritti umani, e i valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, la promozione dello sviluppo sostenibile e l’impegno a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione.
Oltre a ribadire l’impegno a promuovere la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali – con particolare riferimento all’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico-ASEAN e all’Organizzazione mondiale del commercio – esso reca disposizioni volte ad incoraggiare la cooperazione tra istituti di ricerca, università, organizzazioni non governative e media, coerentemente con l’obiettivo di assicurare adeguato spazio al dialogo con la società civile.
Vi sono incluse poi norme sulla cooperazione in materia di giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, che prevedono, tra le altre cose, lo scambio di informazioni, la condivisione di migliori prassi e sforzi comuni per favorire la conclusione di una Convenzione globale contro il terrorismo internazionale, che completi gli strumenti attuali delle Nazioni unite. Vi è disciplinata anche la collaborazione in materia di: questioni sanitarie e fitosanitarie; dogane, con l’obiettivo di assicurare semplificazione, trasparenza, convergenza e sicurezza del commercio; investimenti, allo scopo di promuovere un contesto stabile, trasparente, aperto e non discriminatorio; introduzione ed applicazione di regole per favorire la concorrenza, la trasparenza e la certezza del diritto; promozione dell’accesso ai rispettivi mercati nel settore dei servizi; tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Altre disposizioni riguardano poi i temi di giustizia, libertà e sicurezza, e si riserva una particolare attenzione alla promozione dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, anche attraverso reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. Le Parti si impegnano anche a promuovere il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, compresi la migrazione legale e irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani.
Il provvedimento definisce gli ambiti di cooperazione economica, con specifiche disposizioni in materia di servizi finanziari e contrasto alle pratiche fiscali riconosciute dannose. In materia di politica industriale, attenzione prioritaria viene riservata dalle Parti all’obiettivo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, promuoverne la responsabilità sociale e le pratiche commerciali responsabili. Inoltre, vengono individuati i meccanismi per coordinare le rispettive politiche in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma anche nell’ambito delle scienze, della tecnologia e dell’innovazione, dell’istruzione e della cultura, tra cui: la realizzazione di iniziative comuni; lo scambio di informazioni e competenze tecniche; la cooperazione tra i rispettivi istituti di istruzione, anche mediante i programmi per agevolare la mobilità degli studenti e dei ricercatori, come il programma «Erasmus mundus». Nel settore dell’energia, la cooperazione delle Parti – spiega il relatore – è rivolta in particolare alla diversificazione dell’approvvigionamento, al trasferimento di tecnologie, al contrasto ai cambiamenti climatici e alla promozione della concorrenza. Una menzione specifica è riservata allo scambio di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, all’uso di sistemi globali di navigazione satellitare, all’avvio di specifici dialoghi nel settore del trasporto aereo e marittimo e all’applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, nel rispetto delle Convenzioni internazionali di cui le Parti sono firmatarie. Particolare priorità viene annessa anche all’impegno delle Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, quale presupposto dello sviluppo e della prosperità delle generazioni future, incoraggiando la condivisione delle migliori pratiche in settori quali: i cambiamenti climatici e l’efficienza energetica; le tecnologie pulite; l’elaborazione di accordi multilaterali in materia di ambiente. In tema di occupazione ed affari sociali, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le Parti si impegnano a rispettare, promuovere e applicare i diritti fondamentali, quali la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato, l’abolizione effettiva del lavoro infantile e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione. Nel settore della sanità si definisce inoltre l’impegno delle Parti a cooperare nella lotta contro le principali malattie trasmissibili e nella gestione di potenziali pandemie, anche mediante lo scambio di informazioni, la realizzazione di progetti comuni, la collaborazione per l’individuazione precoce, la prevenzione e il controllo, e mediante accordi internazionali in materia sanitaria.
L’Accordo impegna inoltre le Parti a mettere a disposizione i mezzi necessari al conseguimento degli obiettivi di cooperazione, compatibilmente con le rispettive risorse, e ad instaurare un dialogo regolare sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo. Viene quindi istituito un Comitato misto, che si riunisce di norma una volta ogni due anni, con il compito di assicurare il buon funzionamento e la corretta applicazione dell’Accordo, formulando, se del caso, apposite raccomandazioni.
Inclusa anche una clausola evolutiva per l’eventuale intensificazione delle forme di cooperazione e che ribadisce la piena facoltà degli Stati membri dell’Unione europea di avviare attività di cooperazione bilaterale con la Repubblica di Singapore. È infine inclusa una disposizione che prevede, in caso di violazione degli elementi essenziali dell’Accordo, la possibilità di una sospensione degli obblighi in esso previsti.
Dall’applicazione dell’accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perché gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato Misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di lavoro, oltre che dall’organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio UE.Il seguito dell’esame viene quindi rinviato ad altra seduta. (Inform)