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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
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La Commissione Esteri della Camera ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica dell’accordo tra Italia e Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale

CAMERA DEI DEPUTATI

 

ROMA – In Commissione Affari Esteri della Camera ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica dell’Accordo tra Italia e Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale: l’Intesa siglata a Skopje nel 2014, è stata già approvata dal Senato. Il relatore Salvatore Caiata (FDI) ha sottolineato come l’Accordo abbia lo scopo di coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi, al fine di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra un Paese e l’altro. Venendo all’articolato, il relatore ha osservato che il testo è composto da 48 articoli, suddivisi in cinque Titoli, e sostituisce una precedente Convenzione tra Italiana e Jugoslavia, risalente al 1957. Nel testo si individuano i campi di applicazione, materiale e personale, e si pone il principio generale di parità di trattamento per le persone a cui l’Intesa si applica. Caiata ha inoltre rilevato come per l’Italia, in particolare, l’Accordo trovi applicazione con riguardo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell’assicurazione generale obbligatoria, all’assicurazione per l’indennità di malattia, alle prestazioni familiari, all’assicurazione contro la disoccupazione e ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori. Dal punto di vista del campo di applicazione personale, l’intesa si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, oltre che ai rifugiati e agli apolidi assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e ai rispettivi familiari e superstiti. Il relatore ha inoltre segnalato le disposizioni sulla legislazione applicabile, che stabiliscono il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applichi la disciplina sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa, ad eccezione dei casi particolari espressamente contemplati, tra cui il personale diplomatico. Ulteriori disposizioni garantiscono l’esportabilità delle prestazioni in denaro a coloro che rientrano nell’ambito di applicazione soggettivo dell’accordo, la possibilità di ammissione all’assicurazione volontaria e il principio della totalizzazione, ai sensi del quale, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dall’Intesa, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell’altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano. Il relatore ha anche evidenziato come il testo faccia riferimento alle prestazioni per malattia e maternità, alle pensioni, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, nonché alla disoccupazione e alle prestazioni familiari. Le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato possono rivolgersi direttamente alle autorità dell’altro per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese. Ulteriori disposizioni riguardano le domande, le dichiarazioni e ricorsi presentati in attuazione dell’accordo, le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione dell’intesa bilaterale, le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile, i casi di prestazioni non dovute o di somme indebitamente corrisposte e il principio di protezione dei dati. Quanto al disegno di legge di ratifica, il relatore ha osservato che esso si compone di 4 articoli. In particolare, l’articolo 3 valuta gli oneri finanziari – disponendo la relativa copertura – in 25 mila euro per l’anno 2025, in 76 mila euro per l’anno 2026, in 128 mila euro per l’anno 2027, in 183 mila euro per l’anno 2028, in 239 mila euro per l’anno 2029, in 298 mila euro per l’anno 2030, in 360 mila euro per l’anno 2031, in 423 mila euro per l’anno 2032, in 489 mila euro per l’anno 2033 e in 558 mila a decorrere dall’anno 2034. (Inform)

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