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La Commissione Esteri del Senato ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra l’Italia e il Principato di Monaco

SENATO DELLA REPUBBLICA

 

Ad illustrare il testo, che disciplina in particolare il telelavoro, il relatore Alberto Airola (M5S)

 

ROMA – La Commissione Esteri del Senato ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra l’Italia e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

Ad illustrare il testo Alberto Airola (M5S), che ricorda che la Convenzione generale di sicurezza sociale, entrata in vigore nell’ottobre 1985, consente ai cittadini di uno dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell’altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo, delle disposizioni relative – fra le altre – all’organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte, all’assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari. Sempre nell’ottobre 1985 – ricorda Airola, – è entrato in vigore anche l’Accordo amministrativo complementare, siglato anch’esso nel febbraio 1982, con cui sono regolamentate le modalità di applicazione della Convenzione e individuate le autorità amministrative competenti, in ciascuno dei due Stati, alla gestione della stessa.

Per l’Italia le autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono individuate nell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nell’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), nell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), nell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e nelle unità sanitarie locali.

L’Emendamento in esame intende modificare la Convenzione vigente allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell’altro Stato, in ragione di quanto espressamente richiesto dall’ordinamento monegasco in materia. Il testo convenzionale vigente, infatti, prevede in via generale – salvo le eccezioni esplicitamente previste – il principio dell’applicabilità della legislazione del Paese del luogo di lavoro per i lavoratori cittadini di uno dei due Stati contraenti e occupati nel territorio dell’altro Stato. La proposta emendativa in esame – spiega il relatore – è finalizzata ad apportare una ulteriore eccezione a tale principio generale, includendovi anche l’assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un’attività in telelavoro o a distanza nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il cui domicilio sia fissato nel territorio dell’altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell’orario di lavoro settimanale continui a svolgersi nei locali del datore di lavoro stesso.

La modifica si è resa necessaria in seguito all’emergenza seguita alla diffusione della pandemia da COVID-19, visti i numerosi lavoratori che, pur residenti in Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco.

Sono previste inoltre disposizioni in merito alle verifiche da parte delle autorità competenti del rispetto delle condizioni previste dal testo convenzionale, stabilendo che le nuove norme siano attuate ai sensi delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del diritto internazionale ed europeo per quanto applicabili e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei Paesi contraenti. Da ultimo, l’Emendamento individua le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative della nuova disciplina e i termini per la sua entrata in vigore.

Il disegno di legge non prevede oneri a carico della finanza pubblica. Il seguito dell’esame è quindi rinviato ad altra seduta. (Inform)

 

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