SENATO DELLA REPUBBLICA
Il provvedimento che interessa molti connazionali residenti in Israele è già stato approvato dalla Camera dei Deputati
ROMA – la Commissione Esteri del Senato ha avviato l’esame del disegno di legge di ratifica, già approvato dalla Camera dei Deputati, dell’Accordo fra Italia e Israele sulla previdenza sociale siglato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 (vedi Inform http://comunicazioneinform.it/si-dellaula-alla-ratifica-dellaccordo-tra-italia-e-israele-in-materia-di-previdenza-sociale/.
Durante la seduta il relatore Luigi Compagna (AP) ha spiegato come questa intesa sia destinata a regolare i rapporti previdenziali fra Italia e Israele, in modo particolare per l’individuazione della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, tutela dei lavoratori, totalizzazione e trasferibilità delle pensioni. Il relatore ha anche precisato come l’accordo garantisca in particolare ai cittadini italiani che abbiano lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele, la possibilità di percepire un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati nel nostro Paese, grazie anche alla trasferibilità delle prestazioni previdenziali ed alla possibilità di accedere alla totalizzazione dei contributi versati nei due diversi regimi previdenziali. Per quanto riguarda i 28 articoli dell’accordo il relatore ha ricordato che l’articoli 1
rechi innanzitutto un quadro definitorio dei termini utilizzati, incluse le autorità competenti, ovvero il ministero degli Affari e Servizi Sociali per Israele, quello del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’Italia. I successivi articoli, il 2 e il 3, definiscono il campo di applicazione oggettivo (le gestioni assicurative italiane e israeliane) e quello soggettivo (le persone che siano o siano state soggette alla legislazione previdenziale di uno dei due Paesi ed ai loro familiari e superstiti). Le condizioni di parità di trattamento verso i cittadini dell’altro Stato contraente e di trasferibilità territoriale delle prestazioni vengono invece disposte dagli articoli 4 e 5.
Compagna ha inoltre segnalato come l’articolo 6 stabilisca il principio generale secondo cui una persona che svolga attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sia soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato, salvo i casi di lavoratori subordinati impiegati in entrambi gli Stati o di lavoratori autonomi soggetti, viceversa, alla legislazione previdenziale dello Stato di residenza. Sempre nell’articolo 6 l’ultimo comma prevede infine che siano altresì soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato contraente di origine anche gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate inviati a lavorare nel territorio dell’altro Stato che ha aderito all’accordo . Il relatore ha poi evidenziato come l’articolo 7 disponga che il lavoratore dipendente, inviato da un’impresa nel territorio dell’altro Stato contraente per non più di due anni, rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine. Qualora, tuttavia, il distacco si prolunghi oltre i due anni, le autorità o istituzioni competenti potranno convenire di far rimanere la persona per altri due anni assoggettandola ugualmente alla sola legislazione dello Stato di origine.
Fra gli altri articoli dell’Accordo, Compagna ha poi menzionato il numero 12, che prevede la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi inferiori a 12 mesi, pertanto non suscettibili di dare diritto a una prestazione previdenziale. Questi possono essere ricollegati dall’Istituzione competente dell’altra Parte contraente ai versamenti effettuati nell’ambito della propria giurisdizione, ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali. I seguenti articoli, il 13 e il 14, riguardano specificamente la legislazione israeliana, rispettivamente in materia di pensione di vecchiaia o ai superstiti e di pensioni di invalidità. In relazione a tali normative questi articoli prevedono criteri per la totalizzazione delle contribuzioni. Analogamente, gli articoli 15 e 16 sono relativi all’applicazione della legislazione italiana rispettivamente per la totalizzazione contributiva nei casi di pensioni di invalidità, vecchiaia e a favore dei superstiti, e per la metodologia di calcolo di tali pensioni da parte delle competenti autorità italiane. Per quanto concerne i successivi articoli 17 e 18 il relatore ha spiegato come questi individuino le modalità della collaborazione amministrativa e di scambio delle informazioni tra le autorità e le istituzioni competenti per l’applicazione dell’Accordo. Compagna ha anche evidenziato come gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo siano quantificabili in 490.000 euro per il 2015 e in 1.719.000 euro annui a decorrere dal 2016. Il seguito del dibattito è stato rinviato ad altra seduta. (Inform)