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Italia-Cina, la Commissione Esteri – Difesa del Senato esamina il disegno di legge di ratifica dell’accordo per eliminare le doppie imposizioni sul reddito

SENATO DELLA REPUBBLICA

 

ROMA – E’ stata avviata in Commissione Esteri – Difesa del Senato la discussione sulla ratifica dell’accordo tra Italia-Cina per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali: l’accordo è stato siglato a Roma nel marzo 2019. Il relatore Michele Barcaiuolo (FDI), introdotto disegno di legge ricordando, innanzitutto, che un provvedimento di ratifica del medesimo Accordo, con il relativo Protocollo –  Atto Senato n. 1385 – venne esaminato ed approvato con modificazioni nella scorsa legislatura, e più precisamente fra giugno e luglio 2020, dalla Commissione affari esteri del Senato della Repubblica e dall’Aula di Palazzo Madama, ma non poté vedere completato il suo iter di esame presso la Camera dei deputati a causa della conclusione anticipata della legislatura. L’Accordo in via di ratifica, ha spiegato il relatore, intende porsi quale aggiornamento dell’attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti standard internazionali – ed in particolare assumendo a modello prevalente la Convenzione elaborata nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all’evasione fiscale internazionale. Barcaiuolo  ha rilevato come l’Accordo, che si compone di trenta articoli e di un Protocollo, una volta entrato in vigore, consentirà alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative. Più in dettaglio, l’intesa bilaterale si applica nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all’imposizione sui redditi, in particolare – per la parte italiana – all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all’imposta sul reddito delle società (IRES) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (articolo 2). Il relatore ha spiegato come il testo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), disciplini le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (articoli 7 e 9) e di quelli derivanti dall’esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione (articolo 8). Gli articoli da 10 a 13 disciplinano quindi le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo al contempo specifiche ipotesi di tassazione concorrente. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Il relatore ha anche rilevato come forme di esenzione temporanee siano previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori ed insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti. L’Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (articolo 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l’Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23). Barcaiuolo ha anche segnalato come l’intesa bilaterale ponga altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell’Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede infine che le disposizioni dell’Accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28). Il relatore è poi passato al Protocollo annesso all’Accordo che si compone a sua volta di 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali. Il disegno di legge di ratifica si compone invece di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall’attuazione del provvedimento, il relatore ha spiegato che l’articolo 3 li valuta in 10,86 milioni di euro a decorrere dal 2025. Il relatore segnala inoltre come il comma 2 dell’articolo 3, nello stabilire come alle attività relative allo scambio di informazioni fiscali di cui all’articolo 27 dell’Accordo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, recepisca integramente le indicazioni formulate nel corso dell’esame del provvedimento nella scorsa legislatura da parte della Commissione bilancio del Senato. L’Accordo – conclude Barcaiuolo – non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Il seguito dell’esame del provvedimento è stato quindi, rinviato. (Inform) ‘

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