ITALIA-SVIZZERA
La segnalazione di Marco Fedi (Pd, ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide): “Praticamente eliminato il sistema del segreto bancario svizzero”
ROMA – Marco Fedi (Pd, ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide) segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – il 13 luglio scorso – e l’entrata in vigore del protocollo che modifica la convenzione bilaterale tra Italia e Svizzera del 1976 per evitare le doppie imposizioni fiscali.
“ A questo punto – scrive il deputato – i due Paesi possono scambiarsi le informazioni fiscali secondo il vigente standard internazionale sullo scambio di informazioni su domanda, soddisfacendo così le esigenze dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale. Va ricordato – aggiunge – che le nuove disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni su richiesta sono applicabili per fatti avvenuti a partire dal 23 febbraio 2015, giorno in cui Svizzera e Italia avevano firmato il Protocollo”.
“L’accordo ha avuto un iter complesso per i numerosi punti controversi ma tuttavia ora consente alla Svizzera di uscire dalla black list italiana dei paradisi fiscali. Il testo fa parte di un insieme di accordi tra Italia e Svizzera volti a disciplinare e regolare tutta una serie di questioni fiscali tra i due Paesi e a regolare alcune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Inoltre, e soprattutto, con l’entrata in vigore dell’accordo – rileva Fedi – viene praticamente eliminato il sistema del segreto bancario svizzero che non potrà più essere opposto alle autorità fiscali italiane da parte delle autorità e delle banche svizzere”.
“In virtù di quanto disposto, le autorità dei due Stati contraenti sono tenute a scambiarsi le informazioni fiscali quando esse sono effettivamente rilevanti per l’applicazione delle normativa nazionale relativa a tutte le imposte. Purtuttavia tali informazioni – precisa ancora l’esponente democratico – sono tutelate sotto i profili della privacy secondo la legislazioni nazionali e sono perciò comunicate solo alle autorità che si occupano dei controlli fiscali e rivelate sono nel corso di una eventuale procedura giudiziaria”.
“In generale, lo scambio di informazioni fiscali ha lo scopo di garantire la trasparenza – conclude Fedi, ricordando come si vieti però agli stati contraenti di “intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (fishing expedition) o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile”. (Inform)