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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

In Commissione Esteri l’accordo tra Italia e Angola in materia di sicurezza e ordine pubblico

CAMERA DEI DEPUTATI

Il ddl di ratifica è già stato approvato dal Senato. La relazione di Marco Fedi (Pd)

 

ROMA – E’ approdato in Commissione Esteri della Camera dei Deputati il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012, già approvato dal Senato.

Come segnalato dal relatore Marco Fedi (Pd), l’Accordo si prefigge l’obiettivo di rafforzare la cooperazione di polizia per la lotta alla criminalità transnazionale ed al terrorismo. L’Angola, dopo essere uscita nel 2002 da una quasi trentennale guerra civile, è ancora oggi impegnata in un percorso di ricostruzione civile ed istituzionale, che l’ha fin qui portata all’approvazione di una nuova Costituzione nel 2010 ed all’organizzazione di elezioni nazionali nel 2012. È un Paese dalle enormi potenzialità economiche, anche in ragione della vastità delle sue risorse naturali, vanta uno dei tassi di crescita economica più elevati fra le realtà africane, ma anche una situazione sociale ancora molto precaria, segnata da un altissimo tasso di mortalità infantile e da un’accentuata disuguaglianza sociale.

La definizione dell’intesa con l’Italia – ha spiegato Fedi – si è resa necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale in materia di sicurezza ben strutturata e maggiormente corrispondente alle attuali esigenze dei due Paesi, rafforzando le relazioni bilaterali tra l’Italia e l’Angola per lo sviluppo e la tutela di interessi strategici in quella area geografica. In particolare, l’Accordo disciplina la cooperazione tecnica e la reciproca assistenza nell’ambito della sicurezza e dell’ordine pubblico (articolo 1). L’Atto individua nei ministeri dell’Interno dei due Paesi le autorità competenti per l’attuazione dell’Accordo (articolo 2) e specifica i settori della cooperazione (articolo 3). L’atto pattizio contiene anche un riferimento alla cooperazione per l’identificazione e la riammissione di cittadini in posizione irregolare (articolo 4).e disciplina i requisiti formali e sostanziali delle richieste di assistenza da parte dell’autorità competente interessata (articolo 5), nonché i casi di rifiuto, qualora l’esecuzione dell’assistenza possa compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale (articolo 6). L’intesa stabilisce, poi, la tempistica dell’esecuzione delle richieste, in modo che sia assicurata la sua efficacia, e la verifica dei risultati (articolo 7).

Nell’accordo sono contenute disposizioni per garantire un’adeguata tutela nella trattazione delle informazioni e dei dati sensibili (articolo 8). È prevista la possibilità di tenere riunioni bilaterali e consultazioni per migliorare la cooperazione (articolo 9). L’atto dispone sulla ripartizione degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo, con particolare riferimento alle spese ordinarie e straordinarie connesse alla trattazione della richiesta di assistenza, nonché delle spese di missione per la partecipazione alle riunioni (articolo 10).

L’Accordo risulta compatibile con gli obblighi internazionali in materia, ed in particolare con i documenti richiamati esplicitamente nel preambolo del testo, quali la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1990 in materia di cooperazione internazionale nel settore della lotta contro il crimine organizzato, le Convenzioni contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo nel dicembre 2000.

Concluso l’esame preliminare, il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l’espressione dei pareri. (Inform)

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