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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

In Commissione Esteri il ddl di ratifica dell’accordo tra Italia e Azerbaijan nel settore della difesa

SENATO DELLA REPUBBLICA

Giro: il negoziato per la conclusione dell’Accordo è stato condotto nella piena consapevolezza del delicato scenario che caratterizza la regione del Caucaso

 

Nella seduta di ieri la Commissione Esteri di Palazzo Madama ha avviato l’esame in sede referente del disegno di legge diratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica dell’Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012

Il relatore Luigi Compagna (Area Popolare, NCD-UDC) ha illustrato il disegno di legge, sottolineando che l’Accordo ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di rafforzare le relazioni bilaterali anche in ambito culturale, scientifico e commerciale. Ha ricordato che l’Azerbaijan è membro del Consiglio di Partenariato Euro-Atlantico (EAPC), forum di consultazione e dialogo tra la NATO e alcuni suoi partner esterni, nonché sottoscrittore del programma della NATO Partenariato per la Pace (PfP). E’ inoltre un paese di grande importanza strategica e politica, oltreché uno dei principali esportatori di idrocarburi, con forti legami economici con l’Italia.

L’Accordo precisa all’articolo 1 che la cooperazione bilaterale è regolata da principi di reciprocità, uguaglianza e reciproco interesse, in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi. L’articolo 2 individua le aree di intervento e le modalità della cooperazione, sviluppata sulla base di piani annuali e pluriennali, organizzati dai rispettivi Ministeri della difesa. Tra gli ambiti di cooperazione ci sono i campi della politica di sicurezza e difesa, la cooperazione politico-militare, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi per la difesa, le operazioni umanitarie e la sanità militare. L’articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari della cooperazione, stabilendo l’impegno di ciascuna parte a sostenere le spese di propria competenza per l’esecuzione dell’Accordo, ma precisando altresì che tutte le attività sono in ogni caso subordinate alla disponibilità delle risorse finanziarie delle parti.

Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, l’articolo 4 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati sul proprio territorio, salva la possibilità per il Paese di origine di giudicare il proprio personale per reati contro la sicurezza interna, il suo patrimonio o commessi in relazione al servizio. E’ prevista altresì la possibilità di intese che salvaguardino il personale interessato nel caso di sanzioni previste nel Paese ospitante che contrastino con i principi fondamentali dello Stato di origine.

I successivi articoli dell’Accordo disciplinano i casi di eventuali risarcimenti per danni provocati dal personale in relazione al servizio reso (articolo 5), la cooperazione nel campo dei materiali di difesa, a partire dal supporto ad iniziative commerciali di settore (articolo 6) e le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 7). L’articolo 8 indica le modalità per emendare o rivedere il testo dell’Accordo, contemplando anche l’ipotesi di stipula di Protocolli aggiuntivi e programmi di sviluppo in ambiti specifici, mentre l’articolo 9 disciplina l’entrata in vigore, la durata e le modalità di denuncia dell’Accordo medesimo.

Gli oneri economici riguardano eventuali visite ufficiali ed incontri operativi fra le rispettive delegazioni, e sono quantificati nel ddl di ratifica in circa 5 mila euro ad anni alterni. L’Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il sottosegretario agli Esteri Mario Giro ha sottolineato che il negoziato per la conclusione dell’Accordo è stato condotto nella piena consapevolezza del delicato scenario che caratterizza la regione del Caucaso e delle tensioni esistenti tra l’Azerbaijan e la vicina Armenia in relazione alle sorti del Nagorno-Karabakh. Per questo l’Italia ha proceduto parallelamente alla firma di un Accordo analogo anche con l’Armenia, il cui disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è peraltro già all’esame della Commissione. Ha evidenziato inoltre che l’Accordo è compatibile con il regime di embargo sulle forniture di materiale militare stabilito nell’ambito della Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione in Europa (OSCE) e si inserisce nella politica di sostegno del governo italiano agli sforzi negoziali in atto per una soluzione politica del conflitto. Il seguito dell’esame è quindi rinviato. (Inform)

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