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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

In Aula la discussione sul provvedimento di ratifica dell’Accordo tra Italia e Governo delle Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale

CAMERA DEI DEPUTATI

Illustra le linee generali il relatore Michele Nicoletti

 

ROMA – Avviato in Aula l’esame del disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra Italia e Governo delle Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

A riferire per la Commissione Affari Esteri il relatore Michele Nicoletti, che ha segnalato come tale Accordo sia finalizzato a favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle parti, attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza. Richiamato lo schema predisposto dall’Ocse in materia, cui l’intesa risponde, in linea con gli orientamenti proposti e condivisi dal nostro Paese nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell’evasione fiscale.

Le disposizioni possono inoltre costituire premessa per l’iscrizione di Bermuda nella white list così come indicato nella più recente disciplina italiana contro l’elusione fiscale.

Le informazioni oggetto della scambio – ha evidenziato il relatore – sono quelle rilevanti per la determinazione, accertamento e riscossione delle imposte quali Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta sulle successioni e donazioni, e imposte sostitutive. L’articolato prevede inoltre che l’obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute delle autorità domestiche o siano in possesso, o sotto il controllo, di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della parte interpellata. Il punto centrale – segnala – è rappresentato dalla disciplina delle modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due parti e fornite dall’altra. Richiamato anche il superamento del segreto bancario, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standard dell’Ocse in materia.

Altre disposizioni riguardano la possibilità per una parte contraente di consentire che rappresentanti dell’autorità competente dell’altra parte possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio, i casi in cui è ammesso il rifiuto delle richieste di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contrario all’ordine pubblico o potrebbe consistere nel rivelazioni di segreti commerciali industriali o professionali, il criterio generale per la ripartizione dei costi sostenuti dei Paesi contraenti per fornire l’assistenza necessaria e attuare lo scambio di informazioni, previsto nelle norme pattizie, e infine l’impegno ad adottare gli interventi normativi necessari per ottemperare e dare applicazione ai termini dell’Accordo.

Concludendo la discussione sulle linee generali, il relatore auspica una rapida approvazione del provvedimento anche per il prevedibile aumento di gettito derivante all’erario italiano per l’emersione di base imponibile attualmente sottratta alla tassazione. (Inform)

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