SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA – La Commissione Cultura del Senato ha completato ieri, in sede consultiva, l’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica “recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all’estero”, esame sospeso nella seduta del 18 marzo (v. Inform, http://comunicazioneinform.it/alla-i-e-vii-commissione-lesame-del-decreto-del-presidente-della-repubblica-che-regolamenta-le-modalita-di-concessione-dei-contributi-per-i-periodici-italiani-allestero/).
La Commissione ha approvato le osservazioni, con rilievi, alla Commissione Affari Costituzionali proposte dalla relatrice Elena Ferrara (Pd), che pubblichiamo qui di seguito.
La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,
premesso che:
– il decreto-legge n. 63 del 2012 ha introdotto nuove linee direttrici per la razionalizzazione degli interventi di sostegno al settore editoriale, alleggerendo l’onere finanziario derivante dal sistema di contribuzione diretta;
– in questo contesto sono state dettate anche nuove disposizioni per il segmento dei periodici italiani pubblicati all’estero, già disciplinato dagli articoli 26 e 45 della legge n. 416 del 1981, ora esplicitamente abrogati;
– i destinatari di tali misure sono le imprese editrici o altri soggetti giuridici che editano periodici pubblicati e diffusi all’estero da almeno tre anni o che curano pubblicazioni, con periodicità almeno trimestrale, in Italia e diffuse prevalentemente all’estero da almeno tre anni;
richiamato il parere che la 7a Commissione espresse sul predetto decreto-legge n. 63, nel quale si condivideva la ratio del decreto che, da un lato, interveniva tempestivamente per mantenere in attività i soggetti interessati e, dall’altro, avviava una riforma del sistema;
tenuto conto che durante l’esame parlamentare fu introdotto anche l’articolo 1-bis esplicitamente rivolto ai periodici italiani pubblicati all’estero, di cui il provvedimento in titolo è attuazione, con lo scopo di sostenere la diffusione della lingua e della cultura italiane;
rilevato altresì che, in linea con la normativa primaria di carattere generale, si intende svolgere una selezione rigorosa dell’accesso alle risorse, parametrando i criteri di riparto al numero di effettive uscite documentate nel corso dell’anno, al numero di pagine pubblicate e di copie vendute e diffuse nell’anno solare;
preso atto che per l’accertamento delle copie vendute al fine della presentazione delle domande di contributo sono previste due modalità di attestazione: la certificazione formale attraverso una specifica società di revisione oppure la documentazione semplificata mediante copia delle fatture, che però prevede una riduzione del 30 per cento delle risorse;
quanto all’articolo 4, concernente i requisiti e i criteri per i periodici editi all’estero, valutati positivamente in generale i criteri per l’attribuzione dei contributi, nonché il tetto massimo di due periodici dello stesso editore per il quale il contributo può essere richiesto;
esaminate le norme di competenza, relative:
– all’articolo 5, concernente il riparto dei contributi tra gli aventi diritto, secondo cui le risorse vanno per il 70 per cento ai periodici editi all’estero e per il 30 per cento ai periodici editi in Italia ma venduti all’estero. All’interno di queste quote sono indicate precise sottoripartizioni, nell’ambito delle quali il 20 per cento è distribuito in ragione della diffusione presso le comunità italiane all’estero e dell’apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, desumibili dal numero di copie effettivamente distribuite nell’anno solare;
– all’articolo 6, rivolto ad una terza categoria di beneficiari, che rappresentano un ulteriore segmento rispetto ai periodici editi all’estero e a quelli editi in Italia ma venduti all’estero. Si tratta infatti dei periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative pubblicazioni, cui è riservata una percentuale del 3 per cento di ciascuna delle due quote indicate all’articolo 5;
valutato il parere del Consiglio di Stato;
esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
1. con riferimento alla Commissione incaricata di accertare i requisiti di ammissione al contributo, tenuto conto della sua elevata composizione, si invita a recepire i suggerimenti del Consiglio di Stato circa la modifica del quorum per la validità delle riunioni, onde assicurare un corretto funzionamento dell’organo;
2. quanto alla decurtazione delle somme per la mancata presentazione della certificazione sulla tiratura e sulle vendite, di cui all’articolo 3, si invita a valutare l’opportunità di attribuire alle rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi in cui non operano società di certificazione il compito di certificazione, onde non penalizzare impropriamente testate editoriali incolpevoli;
3. in merito alla collocazione dell’articolo 6, concernente la disciplina della quota di riserva, si condivide l’assunto del Consiglio di Stato per cui detta norma dovrebbe logicamente precedere l’articolo 5. Inoltre, sempre all’articolo 6, si ritiene opportuno richiamare specificatamente i criteri di cui all’articolo 5 che fungono da parametro massimo per stabilire il contributo assegnato al singolo periodico;
4. si invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di rubricare l’articolo 7 “norme transitorie e finali”, dato che in esso è normata anche la fase di prima applicazione del provvedimento stesso.
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