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Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007
INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Dopo il sì della Camera anche l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge 1730 Di Giuseppe in materia di assistenza sanitaria in favore degli iscritti Aire in Paesi Extra Ue che non aderiscono all’EFTA

ITALIANI ALL’ESTERO

 

ROMA – Con 72 voti a favore 54 astenuti e 3 contrari l’Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge n.1730 Di Giuseppe e altri volto a modificare l’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio. Il provvedimento era già stato approvato dalla Camera dei deputati. Nel suo intervento il relatore Francesco Zaffili (FdI) ha spiegato come il disegno di legge preveda, per i cittadini italiani iscritti all’AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all’Ue e che non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), la possibilità di iscrizione al Servizio sanitario nazionale a condizione del pagamento di un contributo annuo. Il versamento di tale contributo, pari a 2.000 euro, è rideterminabile con decreto ministeriale. Il relatore ha inoltre precisato come tutto questo consenta l’accesso al Servizio sanitario nazionale anche ai cittadini italiani minorenni (rientranti nella fattispecie summenzionata), di cui il soggetto iscritto al Servizio sanitario nazionale, in base al medesimo contributo, sia genitore o tutore legale. Segnalato inoltre da Zaffili come le disposizioni attuative per l’accesso al Servizio sanitario nazionale ai sensi della nuova disciplina siano demandate a un successivo decreto ministeriale. Ricordato anche dal relatore come , nella disciplina vigente, i cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti nei Paesi summenzionati ad oggi non rientrino nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. A tali soggetti, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie a titolo gratuito in Italia, è applicabile, esclusivamente in presenza dei relativi presupposti, la tutela prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 1° febbraio 1996. Tale disposizione prevede, per i cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato nato in Italia, certificato dall’ufficio consolare italiano competente per territorio, l’erogazione, a titolo gratuito, nell’ipotesi di assenza di una relativa copertura assicurativa pubblica o privata, delle prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare. (Inform)

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