PARLAMENTARI CIRCOSCRIZIONE ESTERO
ROMA – Il deputato del Pd Toni Ricciardi, eletto nella ripartizione Europa , ha presentato, al Ministro dell’economia e delle finanze, un’interrogazione a riposta in Commissione, riguardante i numerosi cittadini italiani residenti in Italia che percepiscono trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza tedesca (Deutsche Rentenversicherung). “Ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata il 18 ottobre 1989, – si legge nell’interrogazione – le pensioni e le remunerazioni analoghe sono imponibili, di regola, nello Stato di residenza del percettore; il Protocollo allegato alla Convenzione, al paragrafo 14, lettera a), lettera e), disciplina specificamente il trattamento fiscale delle pensioni di fonte tedesca, prevedendo che una quota delle stesse possa essere considerata esente o determinata secondo criteri propri dell’ordinamento tedesco; in attuazione di tali disposizioni, l’amministrazione fiscale tedesca (Finanzamt Neubrandenburg) sta trasmettendo comunicazioni ufficiali ai pensionati, attestando che una quota pari al 16 per cento della pensione non è soggetta a imposizione, in quanto riconducibile al sistema di esenzione previsto dal diritto tedesco; l’ordinamento fiscale tedesco riconosce ai pensionati che vivono in Germania una «grundfreibetrag» (franchigia di base) pari a circa euro 12.348 annui per i singoli e 24.696 per le coppie, che consente di escludere da imposizione una parte significativa del reddito complessivo; tale meccanismo non trova un corrispondente riconoscimento nel sistema tributario italiano, con la conseguenza che i pensionati italiani che rientrano in Italia e percepiscono una pensione tedesca sono assoggettati all’Irpef ordinaria sull’intero ammontare della pensione; ne deriva – continua l’interrogazione – una asimmetria applicativa della Convenzione, in quanto la quota di reddito che, secondo il sistema tedesco e il richiamato Protocollo, non concorre alla formazione della base imponibile, viene invece di fatto attratta integralmente a tassazione in Italia; tantissimi connazionali pensionati che di fatto vivono per la maggior parte in Italia, non hanno mai cancellato l’iscrizione Aire proprio per evitare la tassazione italiana; tale situazione incide in modo significativo su soggetti con redditi pensionistici modesti (in larga parte inferiori a euro 1.029 mensili), determinando effetti economici rilevanti e potenzialmente in contrasto con le finalità di equità sottese alla Convenzione”. Alla luce di questa premessa il deputato Ricciardi chiede al Ministro interrogato “se sia a conoscenza delle criticità derivanti dall’applicazione combinata dell’articolo 18 della Convenzione Italia-Germania e del paragrafo 14 del Protocollo, in relazione alla tassazione in Italia delle pensioni di fonte tedesca e quali siano i dati aggiornati in possesso dell’amministrazione finanziaria circa: a) la distribuzione degli importi delle pensioni tedesche percepite in Italia; b) il gettito fiscale derivante dalla loro tassazione; c) il numero dei contribuenti interessati suddivisi per classi di reddito e se non si ritengano necessarie iniziative normative al fine di escludere dalla base imponibile ai fini dell’Irpef, in coerenza con la ratio della Convenzione, la quota di pensione qualificata come non imponibile secondo il diritto tedesco e attestata dall’autorità fiscale tedesca, anche valutando l’introduzione, nell’ordinamento interno, di meccanismi di franchigia o esenzione specifici per le pensioni estere, analoghi a quelli previsti dal sistema tedesco, al fine di garantire un trattamento equo ai pensionati rientrati in Italia”. (Inform)