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INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Dal 4 giugno “dichiarazione di accompagnamento” per i minori di 14 anni che viaggiano da soli

VIAGGI ALL’ESTERO  

 

ROMA –Il Ministero degli Affari Esteri avvisa che “dal 4 giugno 2014   entra in vigore la nuova disciplina relativa alla dichiarazione di accompagnamento per i minori di 14 anni che viaggiano all’estero non accompagnati da almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria”.

“Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani – ricorda la Farnesina – possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all’estero), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati”.

“Dal prossimo 4 giugno entrerà  in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione di accompagnamento ,finalizzata  – spiega la Farnesina – a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax)” . Le  innovazioni principali: “la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi; gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro; nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente; nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, per garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato”.

Tutti i dettagli sul sito della Farnesina alla pagina http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/Documenti_di_Viaggio/Passaporto.htm (Inform)

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