PATRONATI
Nella Newsletter del patronato indicazioni utili ai connazionali residenti nel Regno Unito
LONDRA – Il patronato Inas Cisl in Gran Bretagna fornisce nella sua ultima Newsletter alcune indicazioni sulla doppia imposizione fiscale utili ai connazionali residenti nel Regno Unito.
In generale – si legge nella Newsletter – si è sempre sottoposti alla normativa fiscale del Paese in cui si risiede, per cui è chiara l’importanza della residenza.
Per essere considerati residenti all’estero ai fini fiscali, occorre necessariamente: non essere stati iscritti nell’anagrafe dei residenti in Italia per oltre metà anno (ovvero 183 giorni o 184 nel caso di mesi bisestili); non avere avuto domicilio in Italia per oltre metà anno; non aver avuto dimora abituale in Italia per oltre metà anno. Se manca una sola di queste condizioni, si è considerati residenti in Italia.
Queste tre condizioni possono essere soddisfatte solo con l’iscrizione all’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che è obbligatoria per essere considerati residenti all’estero.
Per chi non è iscritto all’Aire entrano in vigore i trattati contro la doppia imposizione: in base alla maggior parte degli accordi fiscali bilaterali, le tasse pagate nel Paese in cui lavori vengono dedotte da quelle che versi nel tuo paese di residenza; in altri casi, il reddito che percepisci nel Paese in cui lavori potrebbe essere considerato imponibile solo in quel Paese ed esente dalle imposte nel tuo Paese di residenza.
Chi è iscritto all’Aire non sarà tenuto a pagare le tasse in Italia se non quelle riguardanti l’Imu e la Tasi. Discorso diverso, invece, per i pensionati all’estero che sono invece esenti dal pagamento delle suddette tasse riguardanti la prima casa. (Inform)