CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA – La Commissione Affari costituzionali della Camera ha espresso un parere favorevole alla Commissione Esteri relativamente al disegno di legge C. 1916, recante la ratifica e l’esecuzione dell’accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. Il relatore Luca Sbardella ha spiegato come l’accordo regoli le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un’attività subordinata o autonoma nei due Stati. Per quanto attiene al suo contenuto, il relatore ha fatto presente che l’accordo in esame sia composto da un preambolo e da 31 articoli. Ne è poi parte integrante un allegato recante disposizioni sul trasferimento dei dati personali tra le autorità competenti. In particolare Sbardella segnala che l’art.1 contiene le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell’accordo, mentre i successivi art.2 e 3 ne definiscono l’ambito soggettivo e oggettivo. A tal riguardo il relatore fa presente che l’accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti. L’accordo si applica, inoltre, ai rifugiati e agli apolidi, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti (art.3). Per quanto riguarda, poi, la competenza per materia l’accordo interessa varie materie – in modo parzialmente diverso per l’Italia e per l’Albania –, tra cui quelle relative all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, all’assicurazione per l’indennità di malattia, ivi compresa la maternità, e all’assicurazione contro la disoccupazione. Dal relatore è stato poi sottolineato come l’art.4 detti norme relative alla parità di trattamento delle persone alle quali si applica l’accordo. Per quanto riguarda l’Italia, la parità di trattamento è estesa ai cittadini dell’Unione europea. L’art.5 dispone il principio generale in forza del quale i lavoratori cui si applica la disciplina prevista dall’accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa. Fanno eccezione a tale regola i casi particolari espressamente contemplati dai successivi art.6 e 7 – che reca talune disposizioni particolari per il personale appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche. Resta tuttavia ferma, ai sensi dell’art.8, la possibilità che le autorità competenti dei due Stati possano prevedere di comune accordo eccezioni nell’interesse dei lavoratori, in deroga a quanto previsto dagli art.5 e 6. Con riferimento, poi, alla esportabilità delle prestazioni in denaro, Sbardella ha rilevato come l’art.9 fissi il principio generale in forza del quale i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell’altro Stato contraente o di uno Stato terzo, nel rispetto delle normative nazionali. Per quanto riguarda, invece, l’assicurazione volontaria, qualora questa sia prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, l’art.10 dispone il cumulo, se necessario, dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato con quelli compiuti in virtù della legislazione dell’altro, a condizione che non si sovrappongano e secondo le modalità previste dalla legislazione dei singoli Stati. L’iscrizione simultanea all’assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all’assicurazione volontaria dell’altro Stato è ammessa solo nel caso in cui tale possibilità sia consentita dalla legislazione di quest’ultimo Stato. Il relatore ha anche evidenziato come il principio cardine dell’accordo sia espresso nell’art.11, ai sensi del quale ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura previste dall’accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell’altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano. Per la determinazione dell’onere delle pensioni in totalizzazione risulta fondamentale il comma 4 dell’art.13, ai sensi del quale se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all’importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l’istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente quelli che siano conformi alla legislazione che essa applica. Per quanto concerne, poi, le disposizioni particolari dell’accordo, il relatore ha fatto presente che gli art. dal 12 al 17 recano norme in materia di pensioni. A tal riguardo segnala che, mentre l’art.12 disciplina l’ipotesi in cui il lavoratore abbia il diritto alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, il successivo art.13 contempli le pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione internazionale e pro-rata). Per quanto riguarda l’art.14 Sbardella ha segnalato come questo contenga disposizioni relative al calcolo dei periodi di assicurazione inferiori ad un anno, mentre l’art.15 dispone che, qualora una persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all’art.11, il suo diritto alla pensione viene determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano tali condizioni. Il relatore ha poi rilevato come l’art.16, in tema di pensioni minime, disponga che ciascuno degli Stati contraenti, ricorrendone i presupposti, integri al trattamento minimo le prestazioni dovute in base al richiamato art.11 solo ove il beneficiario risieda sul suo territorio, specificando altresì che l’integrazione fa carico esclusivamente all’Istituzione competente dello Stato sul cui territorio il beneficiario risiede. A sua volta l’art.17 stabilisce che se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione è soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell’altro Stato o può far valere in quest’ultimo un diritto a prestazioni. Per quanto concerne, poi, le norme in materia di prestazioni di disoccupazione, dal relatore è stato evidenziato come l’art.18 contenga il principio generale per cui si tiene conto dei periodi di lavoro compiuti sotto le due legislazioni, purché sia stato svolto un periodo di lavoro di almeno sei mesi nel Paese in cui le prestazioni di disoccupazione sono richieste. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell’altro Stato a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse nello Stato di provenienza. Passando alle disposizioni successive il relatore ha fatto presente che l’art.19 stabilisce che le norme di attuazione dell’accordo saranno concordate dalle autorità competenti degli Stati contraenti e saranno formalizzate in un’intesa amministrativa che entrerà in vigore contestualmente all’accordo, mentre l’art.20 prevede lo scambio di informazioni fra le parti in una serie di casi. L’art.21 stabilisce, poi, il principio dell’assistenza amministrativa reciproca e della messa a disposizione della documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari fra le istituzioni competenti, per la corretta gestione delle prestazioni erogate. L’art.22 prevede la facoltà, per le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato, di rivolgersi direttamente alle autorità, istituzioni e organismi di collegamento dell’altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei propri cittadini, mentre l’art.23 sancisce il principio di reciprocità nei casi di esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione, l’esenzione dal visto di legalizzazione e il mutuo riconoscimento degli attestati. Sbardella ha poi osservato che, ai sensi dell’art.24, per facilitare l’applicazione dell’accordo e consentire un più rapido collegamento tra le istituzioni dei due Stati, le autorità competenti designeranno degli organismi di collegamento. In virtù dell’art.25, le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi presentati in applicazione dell’accordo ad una autorità, istituzione o organismo di collegamento di uno Stato contraente, saranno considerati come presentati al corrispondente ente dell’altro Stato. Parimenti, in caso di ricorsi da presentare entro un determinato termine, il termine si considera rispettato se la presentazione viene effettuata al corrispondente ente dell’altro Stato, che ha l’obbligo di trasmetterli senza ritardo. L’accordo disciplina poi le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti (art.26), le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile (art.27) ed i casi di prestazioni non dovute o somme indebitamente corrisposte (art.28). L’art.29, infine, stabilisce il principio di riservatezza dei dati e contiene il rinvio all’allegato I, che contiene le disposizioni per lo scambio dei dati personali. Da ultimi gli art.30 e 31 recano disposizioni transitorie e finali. Nel dettaglio l’articolo 30 disciplina i termini di decorrenza dell’accordo, mentre l’art.31 dispone che l’accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli atti di ratifica, contestualmente all’acquisto di efficacia dell’intesa amministrativa. L’articolo contiene anche le disposizioni transitorie applicabili in caso di denuncia dell’accordo. Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge, che si compone di 4 articoli, il relatore ha fatto presente come gli art.1 e 2 contengano le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, mentre l’art.3 reca disposizioni finanziarie. (Inform)