CAMERA DEI DEPUTATI
Il provvedimento illustrato da Fabio Porta che segnala come esso consoliderà i “già ottimi rapporti diplomatici” fra i due Paesi
ROMA – La Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati ha avviato l’esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Cile sull’esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.
Ad illustrare il provvedimento, già approvato dal Senato, Fabio Porta, deputato eletto nella ripartizione America meridionale, che ha segnalato come l’Accordo consentirà di consolidare i “già ottimi rapporti diplomatici fra Italia e Repubblica del Cile, recentemente suggellati dalla visita della Presidente Michelle Bachelet a Roma, dove ha incontrato le nostre maggiori autorità”. A fronte di ciò, lamenta la mancata approvazione della Convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e Cile, firmata nel lontano 1998, e a proposito della quale vi è tra l’altro – segnala – un formale impegno assunto dal sottosegretario agli esteri, Benedetto Della Vedova, presente in Commissione.
Si evidenzia come l’Accordo sia finalizzato a consentire lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma o subordinata da parte dei familiari dei membri delle rappresentanze cilene in Italia e presso la Santa Sede e di quelle italiane in Cile, ivi comprese le rispettive missioni presso le Organizzazioni internazionali aventi sede nei due Paesi – si tratta di funzionari diplomatici, funzionari consolari di carriera, membri del personale tecnico e amministrativo, ad esclusione degli impiegati locali. Il relatore ricorda come i familiari delle suddette categorie di personale siano tutelati dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari (ratificate ai sensi della legge 9 804), dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e agosto 1967, n. dal diritto delle Organizzazioni internazionali, che estendono loro privilegi e immunità previste per i membri delle Rappresentanze straniere. “L’attuale contesto delle relazioni diplomatiche, in rapida evoluzione, assegna ai familiari (coniuge e figli) dei membri delle Rappresentanze accreditate in ogni Paese un ruolo diverso da quello previsto nel passato – segnala Porta, rilevando come questi ultimi siano oggi “inserite pienamente nel contesto del Paese ricevente e possono contribuire, attraverso lo svolgimento di un’attività lavorativa, allo sviluppo del sistema economico e sociale locale, senza per questo venire meno al proprio ruolo istituzionale in qualità di familiari del personale accreditato”. Rilevato inoltre come “lo svolgere un’attività professionale sia considerato oggi un elemento importante non solo sotto il profilo degli aspetti economici e sociali ma anche sotto quello, più attinente alla sfera psicologica, della realizzazione della personalità dell’individuo”, fattore per cui si registra un crescente interesse per la stipula di accordi di questo tipo. “Le aspirazioni dei Paesi esteri si conciliano pienamente con l’interesse italiano a favorire l’attività lavorativa dei familiari dei nostri funzionari accreditati nelle Rappresentanze all’estero. E ciò anche in considerazione della congiuntura economica mondiale che per molti Paesi europei vede ormai difficile il mantenimento all’estero di un nucleo familiare – rileva.
Le immunità per i familiari a carico, previste dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e dagli altri accordi internazionali vigenti, sono escluse limitatamente agli atti compiuti nell’esercizio dell’attività lavorativa e per le questioni derivanti dalla medesima. Per quanto riguarda l’immunità dalla giurisdizione penale – segnala il relatore, – in caso di un’azione giudiziaria intentata contro un familiare a carico che gode di immunità diplomatica, per atti compiuti nell’esercizio dell’attività lavorativa stessa, il Paese ricevente può chiedere la rinuncia all’immunità e lo Stato inviante darà seria considerazione alla richiesta, ad eccezione di quei casi per cui una rinuncia all’immunità si ritenga possa essere contraria agli interessi nazionali in presenza di grave reato e, qualora l’immunità non fosse sospesa, la persona dovrebbe essere richiamata. L’Accordo prevede infatti sia modalità di autorizzazione allo svolgimento delle attività lavorative che appropriati meccanismi giuridici di limitazione della sfera di applicazione delle immunità dalle giurisdizioni penale, civile ed amministrativa per gli atti compiuti nel prestare tali attività.
Porta ribadisce poi come l’Accordo preveda, altresì, dei meccanismi sanzionatori finalizzati ad impedire ogni genere di abuso derivante dalla qualità di familiare di membro di una Rappresentanza straniera che, in quanto tale, gode della speciale tutela personale disciplinata dalle Convenzioni di Vienna citate ed in generale dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio. I familiari ai quali sarà consentito lo svolgimento di un’attività lavorativa saranno assoggettati alla normativa fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro prevista dalla normativa vigente nel Paese ospitante. Sottolineata infine l’assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall’applicazione del provvedimento. Il relatore auspica quindi una rapida conclusione dell’esame parlamentare del disegno di legge, frutto di un proficuo ed articolato negoziato tra le Parti, considerazioni cui si associa il sottosegretario Della Vedova.
Il relatore precisa inoltre, interrogato in proposito da Maria Edera Spadoni (M5S), come il regime di immunità garantita ai familiari del personale diplomatico accreditato nell’esercizio della propria attività lavorativa previsto all’articolo 5 sia “una immunità depotenziata rispetto a quella di cui gode il personale diplomatico, che è viceversa generale e non limitata”. Ricorda, poi, come clausole dello stesso tenore siano state previste in Trattati simili stipulati con altri Paesi, ad esempio l’Argentina. A tal proposito anche il sottosegretario precisa come l’accesso ad un’attività lavorativa comporti, per il familiare del diplomatico, una limitazione delle prerogative di immunità, che “non si traduce tuttavia in una rinuncia”. “In sintesi – spiega, – le Parti stipulanti si impegnano a valutare la possibilità di abdicare a tali prerogative: si tratta di una formulazionenon cartesiana, la cui ratio risiede nella necessità di evitare comunque per tali soggetti l’eventualità di incriminazioni pretestuose”.
Il presidente della Commissione Fabrizio Cicchitto dichiara quindi concluso l’esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l’espressione dei pareri, e rinvia il seguito ad altra seduta. (Inform)