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Alla Commissione Esteri l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione di due trattati tra Italia ed Emirati Arabi Uniti

SENATO

Un primo accordo riguarda l’estradizione, il secondo la mutua assistenza giudiziaria in materia penale. L’illustrazione del relatore Emanuele Pellegrini (Lega – Salvini Premier) e l’intervento del sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi

ROMA – La Commissione Affari esteri del Senato ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione di due trattati stipulati con il Governo degli Emirati Arabi Uniti: il primo in materia di estradizione, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; e per la mutua assistenza giudiziaria in materia penale fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, entrambi già approvati dalla Camera dei Deputati.

Ad illustrarne i contenuti il relatore Emanuele Pellegrini (Lega – Salvini Premier), che segnala come i due accordi rientrino “nell’ambito di quell’azione di intensificazione e di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria internazionale con alcuni Stati non appartenenti all’Unione europea che l’Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei confronti della criminalità organizzata”. Nello specifico, con i due accordi in esame – rileva – “si intende contribuire ad uno sviluppo ulteriore e significativo dei rapporti fra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti, mediante una più stretta collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione e dell’assistenza giudiziaria in materia penale”.

Il primo accordo è finalizzato “a consentire l’estradizione obbligatoria, secondo norme e condizioni indicate, di persone ricercate che si trovino nel territorio di uno dei due Paesi per dare corso a un processo penale o al fine di consentire l’esecuzione di una condanna definitiva”. Il testo prevede “che l’estradizione sia concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, secondo il principio della doppia incriminazione, temperato però in materia fiscale “laddove viene previsto che l’estradizione possa essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente”. “L’estradizione processuale richiede, inoltre, che il reato per cui si proceda sia punito da entrambi gli Stati con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l’estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare corrisponda a un periodo minimo di sei mesi – spiega il relatore.

Il testo disciplina poi i motivi obbligatori per opporre un rifiuto all’estradizione, prevedendo, fra l’altro, oltre ai casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quelli relativi a reati puniti dallo Stato richiedente con pene proibite dalla legge dello Stato richiesto, o quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a tortura o a trattamenti illegali e disumani. Viene, inoltre, previsto un rifiuto obbligatorio anche nel caso in cui il reato per il quale venga chiesta l’estradizione sia punibile con la pena di morte secondo la legge dello Stato richiedente, salvi i casi – prosegue Pellegrini – in cui la pena capitale non sia inflitta nei confronti della persona richiesta, ovvero, qualora già inflitta, lo Stato richiedente assuma l’impegno di non darvi esecuzione. In particolare lo Scambio di note prevede che “resti esclusa del tutto la possibilità di dare luogo a estradizione nei casi in cui sia prevista la pena di morte, a meno che la Parte richiedente non adotti una decisione irrevocabile che commuti tale pena in una pena diversa, nel pieno rispetto dell’ordinamento della Parte richiesta”. Sono altresì indicati i motivi per opporre un rifiuto all’estradizione – rivendicazione della propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, procedimento penale in corso riferibile al medesimo illecito penale, o valutazioni di carattere umanitario in relazione all’età e alle condizioni di salute della persona da consegnare, – le autorità preposte all’attuazione del trattato – i rispettivi Ministeri della Giustizia, – le modalità di presentazione della domanda, le procedure per la consegna della persona e per la composizione delle controversie interpretative o applicative.

Il secondo trattato è teso invece a disciplinare l’assistenza giudiziaria penale bilaterale, finalità che si è determinata a seguito della “progressiva estensione dei rapporti economici, commerciali e finanziari tra i due Paesi, aspetto che inevitabilmente reca con sé – rileva Pellegrini – anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che rendono necessaria la predisposizione di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione bilaterale”.

Il testo “esplicita l’impegno delle Parti a prestarsi la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale – ed espressamente anche in relazione a reati tributari e fiscali -, prevedendo, fra l’altro, la ricerca e l’identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l’acquisizione e la trasmissione di atti ed elementi di prova e di informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, l’assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l’effettuazione di attività di indagine, l’esecuzione di perquisizioni e sequestri, il sequestro, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose ad esso pertinenti”. Previsto anche lo scambio d’informazioni su procedimenti penali e condanne di cittadini, la possibilità di dar luogo a qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto, la disciplina delle modalità per la formulazione delle domande di assistenza e della possibilità di rifiuto a tali richieste. A questo proposito il relatore richiama “la previsione secondo cui l’assistenza non possa essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero in ragione del fatto che il reato si consideri anche di natura fiscale”. Ulteriori articoli definiscono – tra gli altri – le modalità per l’esecuzione della domanda, la notifica degli atti, l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni, il transito di persone in stato di detenzione, l’effettuazione di perquisizioni e sequestri relativi ad una procedura penale.

Gli oneri economici per l’Italia derivanti dall’attuazione del provvedimento sono valutati in 40.000 euro annui, a decorrere dal 2018 e esso non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In chiusura, il sottosegretario agli Esteri, Guglielmo Picchi sottolinea l’importanza e la delicatezza dei due trattati in esame, segnalando l’opportunità di una rapida ratifica in considerazione dei numerosi procedimenti di estradizione pendenti a carico di cittadini italiani residenti negli Emirati Arabi Uniti. (Inform)

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