CAMERA DEI DEPUTATI
L’intesa ha come obiettivo assicurare l’esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale
ROMA – La Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha approvato un parere favorevole al provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. Il parere, formulato per la Commissione Esteri del Comitato permanente per i pareri della I Commissione, evidenzia che l’Accordo si inserisce nel quadro degli interventi di politica estera con i paesi dell’est europeo e ha come obiettivo quello di facilitare il flusso di informazioni e dati tra le istituzioni di sicurezza sociale e assicurare l’esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale.
Vi si richiama inoltre la rilevanza dell’intesa, vista la numerosità della comunità moldava residente in Italia, e si segnala che essa non determina alcun impatto sulla legislazione italiana, in quanto le prestazioni pensionistiche e le rendite da infortunio sul lavoro e malattia professionale sono esportabili, ai sensi dell’ordinamento italiano.
Nel corso dell’esame del provvedimento, il relatore Stefano Ceccanti (Pd), ha precisato che sono oltre 120.000 i cittadini moldavi in Italia che detengono un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23.000 che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Ha ricordato inoltre che il campo di applicazione dell’Accordo riguarda: per l’Italia, le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall’assicurazione obbligatoria, dai regimi per i lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie e gestiti dall’Inps, le rendite e altre prestazioni in denaro dovute a infortuni sul lavoro o malattie professionali gestite dall’Inail; per la Moldova, la pensione per limite d’età, la pensione di disabilità causata da una malattia generale, la pensione e l’indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, la pensione per i superstiti.
Non si applica invece: per l’Italia, all’assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, e all’integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali l’Italia richiede il requisito della residenza in Italia; per la Moldova, alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di età e agli assegni sociali.
L’accordo si applica quindi alle persone beneficiarie delle prestazioni e ai loro familiari e garantisce l’esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia a coloro che rientrano nel suo ambito di applicazione. Vi si prevede inoltre la possibilità di realizzare sistemi di scambio di informazioni tra le istituzioni competenti, per la corretta gestione delle prestazioni erogate. (Inform)