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Dalla Commissione Affari Costituzionali parere favorevole sul provvedimento volto a dichiarare monumento nazionale la piazza Caduti di Marcinelle e la cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello

CAMERA DEI DEPUTATI

Già approvata dal Senato

ROMA – La Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole alla VII Commissione sulla proposta di legge, già approvata dal Senato, volta a monumento nazionale la piazza Caduti di Marcinelle e la cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara . Il relatore Emilio Russo (FI) ha rilevato preliminarmente che la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dall’articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, così come modificato dall’articolo 6 della legge n. 153 del 2017, che ha introdotto nella disposizione richiamata una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di “monumento nazionale”. In particolare, la citata legge 12 ottobre 2017, n. 153, nel modificare l’articolo 10 del Codice, ha previsto che, nel caso delle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 possa comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale. Il relatore ha inoltre spiegato che la dichiarazione di monumento nazionale tramite legge o atto avente forza di legge non è un unicum, potendosi rinvenire diversi precedenti in materia, tra i quali ricorda, in particolare: la legge n. 64 del 2014, recante dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la legge n. 65 del 2019, recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto “Ponte Vecchio di Bassano”; l’articolo 1 del decreto-legge n. 103 del 2021, che ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia; la legge n. 20 del 2022, recante la dichiarazione di monumento nazionale dell’ex campo di prigionia di Servigliano. Russo ha altresì rammentato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha affermato in materia di “leggi-provvedimento”, sia pure con riferimento a fattispecie diversa rispetto alla dichiarazione di monumento nazionale, che l’elevazione a livello legislativo di disciplina tradizionalmente riservata all’azione amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma soggiace ad un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore e si impone in ogni caso la necessità di valutare “il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo”, con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come “luogo elettivo di composizione degli interessi?: interessi che non possono essere interamente sacrificati nella “successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto”. Passando all’illustrazione dei contenuti del provvedimento in esame – che si compone di 2 articoli – il relatore ha rilevato che l’articolo 1 stabilisce che la piazza Caduti di Marcinelle e la cappella delle Vittime di Marcinelle, site nel comune di Manoppello, in provincia di Pescara, sono dichiarate monumento nazionale. Il comma 2 dispone che la suddetta dichiarazione non costituisce verifica o dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L’articolo 2 reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda il rispetto delle competenze costituzionalmente definite, Russo ha osservato che il provvedimento è riconducibile alla materia dei “beni culturali”. In particolare ha ricordato che l’articolo 117 della Costituzione annovera la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato – prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione – mentre il terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione include la materia “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”  tra quelle rientranti nella potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni.  Rossi ha altresì fatto presente che l’articolo 118 della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni. Il relatore ha quindi segnalato che, con la sentenza n. 9 del 2004, la Corte costituzionale, constatando che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono state considerate attività strettamente connesse e a volte, a fronte di una lettura non approfondita, sovrapponibili, ha reso una definizione chiara delle due funzioni, precisando che la tutela è diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, mentre la valorizzazione è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale. Rossi ha poi fatto presente che, successivamente all’adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo – secondo la Corte – ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali stabilendo tuttavia che sia non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni a dover assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione. Nelle materie in questione, quindi, per il relatore la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall’articolo 118 della Costituzione. Peraltro, in generale, secondo il relatore , la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, “il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni”.  Rossi ha quindi formulato una proposta di parere favorevole che è stata approvata dalla Commissione. (Inform)

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