CAMERA DEI DEPUTATI
Dopo il via libera del Senato
ROMA – Dopo il sì dell’Aula del Senato la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha avviato l’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza 19 marzo 2025, n. 27. Nel suo intervento il relatore Paolo Emilio Russo (FI-PPE) ha rilevato come il decreto-legge, composto dopo le modifiche apportate dal Senato da quattro articoli, introduca disposizioni urgenti in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis, nelle more dell’entrata in vigore di una riforma organica della materia. Per il relatore il provvedimento mira a rendere più stringente il principio di effettività del vincolo con l’Italia del richiedente la cittadinanza, limitando l’automatismo dell’acquisto della titolarità del diritto alla cittadinanza per discendenza o adozione. Entrando nel merito del testo Russo ha evidenziato come il comma 1 dell’articolo 1 introduca nella legge 5 febbraio 1992, n. 91 nuove norme in materia di cittadinanza: l’articolo 3-bis che stabilisce una preclusione all’acquisto automatico della cittadinanza per i nati all’estero in possesso di cittadinanza di Stato estero. Tale articolo, in deroga a determinate disposizioni applicabili alla materia, stabilisce che debba considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all’estero e sia in possesso di altra cittadinanza, anche prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame, individuando nel contempo una serie di eccezioni alla suddetta preclusione. In proposito dal relatore è stato segnalato che la norma fa salvi, anzitutto, i casi in cui lo stato di cittadino sia riconosciuto o sia accertato giudizialmente in seguito, rispettivamente, a domanda o a domanda giudiziale (presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025). È fatto salvo altresì, a seguito di una modifica introdotta dal Senato, il caso di domanda presentata (all’ufficio consolare o al sindaco) in tempo successivo, purché dietro appuntamento di cui sia stata data comunicazione all’interessato entro il medesimo termine sopra indicato. Si applica in tal caso la normativa vigente al 27 marzo 2025. Ulteriori eccezioni alla preclusione sono rappresentate dal caso in cui un ascendente di primo o di secondo grado possieda (o possedesse al momento della morte) “esclusivamente” la cittadinanza italiana o dal caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio .
Il relatore ha poi spiegato come nel corso dell’esame da parte del Senato sia stato introdotto il nuovo comma 1-bis, che interviene sull’articolo 4 della richiamata legge n. 91 del 1992, inserendovi i commi 1-bis e 1-ter. Nel dettaglio, il comma 1-bis prevede che il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre cittadini italiani per nascita, divenga cittadino italiano qualora i genitori medesimi ovvero il tutore, dichiarino la volontà di acquisto di tale status, purché, successivamente a tale dichiarazione, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia, ovvero, in alternativa, tale dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla successiva data in cui sia stabilita la filiazione con un cittadino italiano, anche per adozione. Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 4 della legge n. 91 del 1992 prevede che il minore straniero o apolide divenuto cittadino italiano ai sensi del precedente comma 1-bis, il quale sia in possesso della cittadinanza di altro Stato, possa rinunciare alla cittadinanza italiana, una volta raggiunta la maggiore età. Evidenziato inoltre da Russo come da Senato sia stato aggiunto all’articolo 1 anche il comma 1-ter, al fine di prevedere, per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, figli di soggetti riconosciuti cittadini ai sensi delle lettere a), a-bis) e b) del comma 1 dell’articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, che la dichiarazione di volontà sia presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026. Sempre nel corso dell’esame presso il Senato all’articolo 1 è stato aggiunto anche il comma 1-quater che prescrive il requisito della residenza continuativa biennale in Italia per l’acquisto della cittadinanza da parte di figli minori di genitore che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana, se conviventi. Segnalato inoltre dal relatore da parte del Senato sia stato introdotto l’articolo 1-bis, il cui comma 1 modifica l’articolo 27 del testo unico dell’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), aggiungendovi il comma 1-octies che consente l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, per lo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana. La determinazione di tali Stati di destinazione è rimessa ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 2 dell’articolo 1-bis novella invece l’articolo 9 della richiamata legge n. 91 del 1992, in materia di concessione della cittadinanza, che è modalità di acquisto distinta dal riconoscimento del diritto alla cittadinanza. In proposito dal relatore è stato ricordato che tale articolo 9 enumera una serie di casi in cui la cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica (sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno). La modifica in esame interviene sul caso dello straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino per nascita, riducendo a due anni (da tre anni) il periodo di legale residenza in Italia, prescritto per la concessione della cittadinanza. È invece mantenuto il requisito dei tre anni di legale residenza in Italia per la eventuale concessione della cittadinanza allo straniero nato nel territorio della Repubblica. L’articolo 1-ter, anch’esso introdotto dal Senato, intervenendo sulla legge n. 91 del 1992, prevede che chi sia nato in Italia o vi sia stato residente per almeno due anni continuativi, ed abbia perduto la cittadinanza in applicazione di alcune disposizioni della legge n. 555 del 1912, la riacquisti se effettui una dichiarazione in tal senso, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Al contempo, il contributo per il riacquisto della cittadinanza sopra ricordato (pari a 250 euro, come nella disciplina vigente) è annoverato tra i diritti da riscuotersi dagli uffici consolari. L’esame del provvedimento in Commissione, che è già stato calendarizzato nell’Aula della Camera per il 20 maggio, proseguirà in Commissione nella giornata di lunedì 19 maggio. (Inform)