ESTERI
Varati dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro Moavero Milanesi
ROMA – Sette disegni di legge di ratifica ed esecuzione di Trattati o Accordi internazionali in materia di giustizia – con particolare riguardo all’assistenza giudiziaria in materia penale, al trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza o di estradizione – sono stati approvati dal Consiglio dei ministri ,su proposta del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Enzo Moavero Milanesi .
“I Trattati in questione si inseriscono – informa Palazzo Chigi – nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con i Paesi al di fuori dell’Unione Europea, con i quali si persegue l’obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.
Con il primo Trattato, le parti s’impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate, che si trovino sul proprio territorio, per dare corso a un procedimento penale o al fine di consentire l’esecuzione di una condanna definitiva. In base al principio della doppia incriminazione, l’estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede (o si è proceduto) nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto. Con il secondo Trattato, le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori. In questo caso, si circoscrive l’ambito di operatività del principio della doppia incriminazione ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l’esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone o risultino invasivi di luoghi o cose.
Con il primo Trattato, Italia e Costa Rica s’impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate, che si trovino sul proprio territorio, per dare corso a un procedimento penale o al fine di consentire l’esecuzione di una condanna definitiva. In base al principio della doppia incriminazione, l’estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede (o si è proceduto) nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto. Con il secondo Trattato, i due Paesi s’impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, tra i quali la notificazione degli atti giudiziari, l’assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, le attività di acquisizione documentale, l’invio di documenti, atti ed elementi di prova, la ricerca ed identificazione di persone, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza, l’esecuzione di ispezioni giudiziarie.
Con il primo Trattato, gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale, sia al fine di consentire l’esecuzione di una condanna definitiva. Si applicherà il principio della doppia incriminazione, per cui l’estradizione è prevista solo ove il reato sia previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati. Tale principio troverà un temperamento in materia fiscale, poiché l’estradizione potrà essere accordata anche in caso di discipline differenti. Con il secondo Trattato, gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, escludendo in questo caso l’applicazione del principio della doppia incriminazione.
I due Accordi si inseriscono nel contesto dell’intensificazione e dell’affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria tra Italia e Serbia. Il primo prevede la facoltà di estradizione reciproca dei propri cittadini sia per i reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio che per altri reati gravi. Il secondo prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, tra i quali la notificazione degli atti giudiziari, l’assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, le attività di acquisizione documentale, l’invio di documenti, atti ed elementi di prova, la ricerca ed identificazione di persone, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza, l’esecuzione di ispezioni giudiziarie.
Il due Trattati avviano un processo di sviluppo significativo dei rapporti tra Italia e Kazakhstan in ambito giudiziario penale, consentendo l’attuazione e l’operatività in concreto di una stretta collaborazione tra i due Paesi. L’estradizione di persone ricercate sarà consentita per dare corso a un procedimento penale o per l’esecuzione di una condanna definitiva, nel rispetto del principio della doppia incriminazione. Tale principio troverà un temperamento in materia fiscale. L’assistenza giudiziaria prevista dal secondo Trattato potrà riguardare, tra l’altro, la notificazione degli atti giudiziari; l’assunzione di testimonianze o di dichiarazioni; l’invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca ed identificazione di persone; l’esecuzione di ispezioni giudiziarie o l’esame di luoghi o di oggetti.
Il Trattato consente che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna a pena privativa o restrittiva della libertà personale, siano trasferiti nel proprio Paese di origine in modo da scontare la pena stessa nel luogo che, in ragione dei rapporti personali e degli interessi mantenuti, appaia più idoneo a favorirne la riabilitazione e il reinserimento sociale.
Gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale, sia al fine di consentire l’esecuzione di una condanna definitiva. Si applicherà il principio della doppia incriminazione, per cui l’estradizione è prevista solo ove il reato sia previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati”. (Inform)