SENATO DELLA REPUBBLICA
Antonio Razzi (Fi): “Ddl ossequioso della democrazia”
ROMA – Il disegno di legge costituzionale presentato dal senatore Augusto Minzolini (Fi-Pdl) , “si distingue per rispetto della costituzionalità delle determinazioni e per lo sguardo attento ad ogni improponibile proposta”. Lo afferma il sen. Antonio Razzi (Fi) tra i firmatari del ddl ‘Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti’( n. 1454).
Tra i dieci articoli del ddl si segnala che l’art.1 modifica il terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, demandando alla legge i requisiti e le modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero, e che l’art.4 reca l’abrogazione della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, recante modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero.
E’ lo stesso Razzi a spiegare i “punti salienti” del progetto di legge: “la riduzione del numero dei parlamentari; la soppressione della circoscrizione Estero; un procedimento legislativo più snello e veloce; la modifica del rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera competente sulle diverse materie. La riforma mantiene inalterate le istituzioni di garanzia dell’ordinamento costituzionale. Il Presidente della Repubblica rimane il supremo garante dell’equilibrio fra i poteri, intervenendo nella fase di scioglimento delle Camere, di promulgazione delle leggi e di emanazione degli atti aventi valore di legge e dei regolamenti. Anzi, il suo ruolo di ‘custode’ sarà destinato ad accentuarsi a se-guito dell’apertura della rappresentanza par-lamentare alle istanze degli enti territoriali”.
“La dignità del Senato elettivo resta, nello studio del collega Minzolini, prioritario, in quanto non svilisce e non priva di significato la partecipazione elemento fondante di ogni democrazia”, ha aggiunto Razzi . Secondo il parlamentare di Fi “abbiamo a portata di mano un disegno di legge fattibile ed ossequioso della democrazia e di tutti quegli aspetti peculiari e storici della nostra Repubblica”. Per Razzi “basta un po’ di buona volontà, una discussione proficua che guardi agli interessi della nazione ed una buona dose di ragionevolezza per portare a termine un progetto serio di questa fatta”.
Di seguito il testo del disegno di legge ‘Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti’.
Art. 1.
(Modifica dell’articolo 48 dellaCostituzione)
1. All’articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività».
Art. 2.
(Modifica dell’articolo 56 dellaCostituzione)
1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
Art. 3.
(Modifica dell’articolo 57 della Costituzione)
1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. — Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
Art. 4.
(Abrogazione della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n.1)
1. La legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 è abrogata.
Art. 5.
(Modifica dell’articolo 64 della Costituzione)
1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 64. — Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le deliberazioni di ciascuna Camera, e delle Camere riunite in seduta comune, non sono valide se non è presente la maggioranza dei propri componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».
Art. 6.
(Modifica dell’articolo 70 della Costituzione)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. — La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi elettorali e per le leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l’Italia e l’Unione europea e, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 94, quarto comma, per le leggi di stabilità e di bilancio.
La Camera dei deputati ha competenza legislativa nelle materie non riservate alla competenza legislativa esclusiva del Senato.
Il Senato della Repubblica ha competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a) affari esteri e dell’Unione europea, con esclusione delle leggi di ratifica o di revisione dei trattati tra l’Italia e l’Unione europea;
b) giustizia;
c) tutela dei diritti civili e sociali e politiche dell’immigrazione;
d) difesa;
e) tutela dell’ambiente e dei beni culturali;
f) coordinamento della legislazione statale con quella regionale e raccordi normativi con le autonomie territoriali infraregionali e funzionali».
Art. 7.
(Modifica dell’articolo 72 della Costituzione)
1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. — Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è preliminarmente esaminato dal suo Presidente, ai fini della sua ammissibilità secondo il criterio della competenza per materia. In caso di dubbio, decidono insindacabilmente i rispettivi Uffici di Presidenza, in sede congiunta.
Il disegno di legge è, secondo le norme del rispettivo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa nella sua collegialità, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento di ciascuna Camera stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza».
Art. 8.
(Modifica dell’articolo 77 della Costituzione)
1. L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 77. — Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera competente per materia che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione.
Il Governo non può reiterare decreti non convertiti, ciascuna Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti non possono essere emanati, o convertiti in legge, se contengono disposizioni disomogenee tra loro».
Art. 9.
(Modifica dell’articolo 81 della Costituzione)
1. All’articolo 81 della Costituzione, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per la verifica degli oneri e l’impatto finanziario delle leggi, è competente una Commissione di deputati e senatori costituita nei modi stabiliti con legge della Repubblica».
Art. 10.
(Modifica dell’articolo 94 della Costituzione)
1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. — Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere, riunite in seduta comune, per ottenerne la fiducia, che è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno il 20 per cento dei componenti complessivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è messa in discussione alle Camere, riunite in seduta comune, entro tre giorni dalla sua presentazione.
Il Governo può chiedere la fiducia su un proprio provvedimento alla Camera competente per materia.
Il Governo per le leggi di stabilità e di bilancio, di cui all’articolo 70, primo comma, deve ottenere la fiducia delle Camere riunite in seduta comune». (Inform)