ITALIANI ALL’ESTERO
ROMA – Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 gennaio 2015 il decreto interministeriale del 14 gennaio 2015, che indica in specifiche tabelle le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente. Il provvedimento riguarda il periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. Per visualizzare le tabelle consultare il sito www.gazzettaufficiale.it/
Di seguito il testo integrale del decreto
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all’estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l’utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero;
Considerato che l’art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorità concertante;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e’ stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze;
Visto l’art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;
Visto l’art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2014 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2014;
Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;
Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;
Ritenuta la necessità di provvedere, per l’anno 2015 alla determinazione delle retribuzioni in questione;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 24 novembre 2014;
Decreta:
Art. 1 – Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2015 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2015, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
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