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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio che stabilisce le retribuzioni convenzionali per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani all’estero

ITALIANI ALL’ESTERO

 

 

ROMA – Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 gennaio 2015 il decreto interministeriale del 14 gennaio 2015, che indica in specifiche tabelle le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, nonché per  il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente. Il provvedimento riguarda il periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. Per visualizzare le  tabelle consultare il sito www.gazzettaufficiale.it/

Di seguito il testo integrale del decreto

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.  317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre  1987,  n.  398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie  per  i  lavoratori italiani operanti all’estero ed il sistema  di  determinazione  delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da  fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,  con  riferimento,  e comunque in misura non inferiore, ai contratti  collettivi  nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l’art. 51, comma 8-bis, del testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, che prevede  l’utilizzazione,  anche  ai  fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione  del  reddito  di  lavoro dipendente prestato all’estero;

Considerato che l’art. 36, comma 2, della legge 21  novembre  2000, n. 342, nel modificare l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale  autorità concertante;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con  il  quale e’ stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze che  ha unificato  il  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della programmazione economica con il Ministero delle finanze;

Visto l’art. 4 della legge 30 dicembre 1991,  n.  426,  concernente modalità per la determinazione delle basi retributive  al  fine  del computo dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i  lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l’art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153,  come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo 2 settembre  1997,  n. 314 che, per la determinazione del reddito da  lavoro  dipendente  ai fini  contributivi,  conferma   le   disposizioni   in   materia   di retribuzioni convenzionali  previste  per  determinate  categorie  di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre  2013,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3  gennaio   2014,   relativo   alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal  periodo di paga in corso al 1° gennaio 2014 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2014;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore  per le  diverse  categorie,  raggruppati  per  settori   di   riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta  la  necessità  di  provvedere,  per  l’anno  2015   alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990,  svoltasi  il  24  novembre 2014;

Decreta:

Art. 1 – Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2015 e fino a tutto il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre  2015,  le retribuzioni convenzionali da prendere a  base  per  il  calcolo  dei contributi dovuti per le assicurazioni  obbligatorie  dei  lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi  del  decreto-legge  31  luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle  imposte  sul  reddito  da lavoro dipendente, ai sensi dell’art.  51,  comma  8-bis,  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  stabilite  nella misura risultante, per ciascun  settore,  dalle  unite  tabelle,  che costituiscono parte integrante del presente decreto.

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